Contratto di Assicurazione per Calamità Naturali ed Eventi Catastrofali
Set Ififormativo
Bene Climate
Contratto di Assicurazione per Calamità Naturali ed Eventi Catastrofali
Conforme alle previsioni della Legge del 30 dicembre 2023, n. 213
Il presente documento contiene:
Documento Informativo Precontrattuale (DIP)
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo) Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario dei Termini
Mod. CLIM _CGA_2503 Edizione 03/2025
Gruppo Assicurativo Bene
Polizza Eventi Catastrofali
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: BENE Assicurazioni S.p.A. Società Benefit
Prodotto: “BENE CLIMATE”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i danni materiali e diretti alle cose assicurate da: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana
Cosa non assicuriamo
Capitolo 1) Prestazioni Assicurative
🗶 Dolo dell’Assicurato o Contraente.
🗶 Trombe, uragani, tempeste, vento e cose da esso trascinate
🗶 Danni da furto, rapina, estorsione, saccheggio.
🗶 Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o
sabotaggio
🗶 Incendio esplosione e scoppio
🗶 Guerra dichiarata e no.
🗶 ▇▇▇▇▇ da usura, deterioramento, carenza di manutenzione.
🗶 Errata registrazione, cancellazione di dati
🗶 Contaminazione di qualsiasi natura
🗶 ▇▇▇▇▇ a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi garantiti con la presente polizza
Cosa assicuriamo
Capitolo 1) Prestazioni Assicurative
Bene, anche sulla base delle norme per le quali è obbligatoria l’Assicurazione, indennizza, entro le Somme assicurate nei limiti, con gli scoperti e le franchigie previste nella scheda di polizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da:
✓ Terremoto/Sisma
✓ Alluvione, inondazione, esondazione
✓ Frana
Ai seguenti Beni:
- Terreni
- Fabbricati
- Macchinari, impianti, attrezzature
- Merci (facoltativamente)
- Arredamento (facoltativamente)
L’Assicurazione comprende anche i Guasti e/o danni alle cose assicurate causati per ordine delle autorità e/o causati da altre persone ai fini di impedire, arrestare o limitare l’evento dannoso provocato dagli eventi di cui sopra.
Sono inoltre previste le seguenti garanzie facoltative con aggiunta di premio:
✓ Allagamento
✓ Spese demolizione e sgombero
✓ Maggiori costi
Mod. CLIMDIP_2503
.
limiti di copertura
! Il contratto prevede per talune garanzie scoperti, e
franchigie e limiti di indennizzo
! Il rischio deve essere ubicato in Italia, città del Vaticano e repubblica di san Marino.
Per l’elenco completo vedi le condizioni di polizza
Dove vale la copertura?
• La copertura vale per i beni ubicati nella località indicata in polizza purché siti sul territorio italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita parziale o totale da parte dell’Assicurato dei diritti derivanti dalle garanzie prestate in polizza.
In caso di sinistro si deve fare la denuncia scritta entro cinque giorni da quando si è venuti a conoscenza del danno ed attivarsi per limitare lo stesso.
Quando e come devo pagare?
Il premio di prima rata deve essere pagato all’atto di stipulazione della polizza mentre il pagamento delle eventuali successive rate deve essere effettuato entro le ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza di rata.
Puoi pagare il premio, ferme le regole contrattuali, tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Il premio è comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura inizia dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione della polizza oppure alla data del pagamento del premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza.
Come posso disdire la polizza?
La polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. E comunque prevista la possibilità da parte della Compagnia, alla scadenza annuale, di proporre il rinnovo alle eventuali nuove condizioni economiche.
Se il contratto ha una durata inferiore ad un anno, la validità della polizza si intende cessata alla sua naturale scadenza.
Assicurazione Eventi Catastrofali
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit
Prodotto “BENE CLIMATE”
Data di realizzazione 01/03/2025
Il presente documento pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Informazioni sulla Società e sulla sua situazione patrimoniale
Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit sede legale in ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇; tel. ▇▇.▇▇▇.▇▇▇; sito internet: ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇; e-mail: ▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇; PEC: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇; impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016; numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 Società appartenente al Gruppo assicurativo Bene; numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054. |
Il patrimonio netto, rilevabile dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, ammonta a 60,4 milioni di euro, di cui 25,2 milioni di euro relativi al capitale sociale e 35,2 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 21,9 milioni di euro, mentre il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 9,8 milioni di euro. I Fondi Propri ammissibili alla loro copertura sono, rispettivamente, pari a 46,4 milioni di euro e a 43,1 milioni di euro. L’indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è, quindi, pari a 212,3%. Informazioni di dettaglio sono reperibili all’interno della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (SFCR) disponibile |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Capitolo 1 Prestazioni Assicurative
- Terremoto/Sisma
- Alluvione, Inondazione, Esondazione
- Frana
L’assicurazione vale entro i limiti delle somme assicurate indicate in polizza.
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:
- Allagamento
- Spese demolizione e sgombero
- Maggiori costi
Che cosa è assicurato?
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi (in aggiunta a quanto previsto sul DIP) | |
Capitolo 1 Prestazioni Assicurative | Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa i danni causati da o derivati da: 1. Furto, rapina, estorsione, truffa, scippo appropriazione indebita, ammanchi, perdite riscontrate in sede di inventario, smarrimenti, saccheggi e guasti cagionati dai ladri; 2. Fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, anche se conseguenti ad eventi |
coperti dalla presente polizza; 3. Trombe, uragani, tempeste, vento e cose da esso trascinate, grandine, sovraccarico neve, allagamento (Flash flood – bomba d’acqua); 4. Esplosioni, emanazioni da calore o radiazioni provenienti da trasformazione o assestamenti energetici del nucleo dell’atomo, sia naturali che provocati artificialmente (fusione, fissione, accelerazione di particelle atomiche), nonché da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; 5. Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, occupazioni non militari, atti vandalici e dolosi in genere; 6. Incendio, esplosione, scoppio; 7. Guerra dichiarata e no. Guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione o invasione militare. 8. Muffe, contaminazioni radioattive, contaminazione ambientale, inquinamento in genere dell’acqua, del suolo e dell’aria. 9. errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi; da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici; danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber; 10. Corrosione, incrostazione, erosione, ossidazione, alterazioni del prodotto, dispersione di liquidi contenuti in serbatoi/silos/vasche, fusione compresa la solidificazione e/o fuoriuscita di materiale fuso, non conseguenti ad evento indennizzabile a termini di Polizza; 11. Dolo dell’Assicurato e/o del Contraente e delle persone delle quali deve rispondere; qualora L’Assicurato sia una persona giuridica sono esclusi altresì: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore della Società o sue controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile 12. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto degli eventi garantiti; 13. Nazionalizzazione, confisca, serrata, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto e di fatto; 14. Contaminazione di qualsiasi natura, nonché da contagio/infezione nei casi di pandemia o epidemia riconosciuta come tale dalle autorità sanitarie regionali, nazionali o internazionali; 15. Interruzione di esercizio, mancanza di locazione, di godimento o uso dei beni assicurati, reddito commerciale o industriale, sospensione del lavoro, maggiori costi sostenuti e/o perdite di profitto e qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati; 16. Causati da eventi catastrofali e calamitosi non suscettibili di indennizzo ai sensi della Legge n.213 del 30 Dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni; 17. ▇▇▇▇▇ che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi garantiti con la presente polizza. • Con riferimento alla garanzia ▇▇▇▇▇▇▇▇▇/Sisma sono inoltre esclusi i danni a o causati/ derivati da: o Eruzione vulcanica, bradisismo, alluvione, inondazione, esondazione allagamento; o Maremoto, marea, mareggiata, penetrazione di acqua marina; o Valanghe, slavine, e spostamenti d’aria ad essi conseguenti; o Frane. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro • Con riferimento alla garanzia Alluvione, Inondazione Esondazione, sono inoltre esclusi i danni a o causati/ derivati da: o Maremoto, marea, mareggiata, penetrazione di acqua marina; o Frane; o Terremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, allagamento; o Valanghe, slavine, e spostamenti d’aria ad essi conseguenti o alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12cm. dal pavimento, salvo quelle che per peso e/o dimensioni non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets; o alle merci e all’arredamento all’aperto o posti in locali interrati o seminterrati; o Rottura di dighe, fognature o canali artificiali; Gli eventi verificatisi nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro Indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro. • Con riferimento alla garanzia Frane sono inoltre esclusi i danni a o causati/ derivati da: o Errata valutazione dei calcoli statici e/o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui grava la costruzione; o Errata valutazione dell’angolo di pendenza naturale nonché di quella artificiale creata da lavori di sterro e riporto; o Terremoto, Alluvioni, Inondazioni, Esondazioni, allagamenti eruzione vulcanica, Maremoto, valanghe, slavine, bradisismo; o Movimento, scivolamento, distacco graduale di roccia, detriti e terra; |
o Da cedimento del terreno, se non causato da Frane. o alle merci e all’arredamento all’aperto o posti in locali interrati o seminterrati; Gli eventi verificatisi nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro Indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro. • Con riferimento alla garanzia, Allagamento sono inoltre esclusi i danni a o causati/ derivati da: o Maremoto, marea, mareggiata, penetrazione di acqua marina; o Frane; o Terremoto, eruzione vulcanica, bradisismo; o Valanghe, slavine, e spostamenti d’aria ad essi conseguenti; o Alluvione, inondazione, esondazione; o alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12cm. dal pavimento, salvo quelle che per peso e/o dimensioni non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets; o Alle merci, macchinari, attrezzature e arredamento all’aperto; o Rottura di dighe, fognature o canali artificiali; o Alle merci, macchinari, attrezzature e arredamento posti in locali interrati o seminterrati; o Infiltrazioni di acqua dal tetto e dai canali di defluenza delle acque; o Terreno. • Con riferimento alla garanzia spese demolizione e sgombero sono inoltre escluse le spese per: o Trattare e trasportare ad idonea discarica i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64; o Operazioni di bonifica del suolo contaminato a seguito di sinistro. • Con riferimento alla garanzia ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ sono inoltre escluse le maggiori spese conseguenti a prolungamento dei tempi operativi e conseguente rallentamento dell’attività causati da: o scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; o difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, stati di guerra, scioperi che impediscano o rallentino le forniture. Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa i danni a: 1. Impianti ed apparecchiature elettroniche, se garantite da altra copertura assicurativa; 2. Beni mobili ed immobili in leasing e/o noleggio, se garantiti da altra copertura assicurativa; 3. Fabbricati in costruzione, ristrutturazione, ampliamento; 4. Beni mobili ed immobili ubicati in aree golenali; 5. Fabbricati che non siano in buone condizioni di statica e manutenzione; 6. Veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti al PRA, natanti, aeromobili, a meno che tali beni non costituiscano oggetto dell’attività volta e dichiarata nella scheda di polizza sotto la partita Merci; 7. Capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela; 8. Valori, gioielli, pietre e metalli preziosi, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, ▇▇▇▇▇▇, statue, collezioni in genere; 9. Beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione |
Ci sono limiti di copertura? |
- In polizza, per talune garanzie, sono previsti limiti di indennizzo/risarcimento, scoperti e franchigie che sono riportati nel dettaglio negli appositi prospetti in ogni capitolo contrattuale. - Non è inoltre possibile assicurare beni ubicati al di fuori del territorio Italiano, Stato del Vaticano e Repubblica di san Marino. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto BENE CLIMATE è rivolto a chi desidera tutelare i propri beni per eventuali danni derivanti da Terremoto/Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Frana |
Quali costi devo sostenere? |
Costi di intermediazione: 20% del premio imponibile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | SERVIZIO RECLAMI Posta Ordinaria: Bene Assicurazioni – Servizio Reclami ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, fax ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇, pec: ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ . Info su: ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Mediazione obbligatoria: l’art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità̀ dell’azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l’Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Non Previsti |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | La tassazione fiscale delle prestazioni assicurative è quella prevista dalla normativa in vigore, e in particolare sono applicate le seguenti aliquote fiscali: - 22,25% per le garanzie del Terremoto/Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Frana, Allagamento, Spese demolizione e sgombero; - 21,25% per la garanzia Maggiori Costi; |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Bene Climate
Contratto di Assicurazione per Calamità Naturali ed Eventi Catastrofali
Conforme alle previsioni della Legge del 30 dicembre 2023, n. 213
Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario dei termini
Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di Glossario devono essere consegnate al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il DIP e il DIP Aggiuntivo. Redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico “Contratti Semplici e ▇▇▇▇▇▇”.
Mod. CLIM_CGA_2503 Edizione 03/2025
P6gifi6 5 di 1
Gruppo Assicurativo Bene
RIFERIMENTI UTILI
(numeri e indirizzi per ogni esigenza)
AREA SELF CLIENTI
Per consultare la sua situazione assicurativa aggiornata acceda, direttamente dall’home page ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇, all’area clienti a lei riservata.
INTERMEDIARIO
Per ogni necessità di supporto per le coperture assicurative in essere o per valutare nuove soluzioni per le sue esigenze assicurative, si rivolga al suo intermediario di fiducia.
Trova tutti i riferimenti nel contratto di polizza.
ASSISTENZA CLIENTI
Numero verde ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇
▇▇▇▇▇ ▇▇▇-Ven: dalle 9 alle 18
Mail clienti @▇▇▇▇.▇▇
SERVIZIO SINISTRI (per denunce e informazioni)
Numero verde ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇
▇▇▇▇▇ ▇▇▇-Ven: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
Posta Ordinaria Bene Assicurazioni Società Benefit – Ufficio Sinistri – ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
SERVIZIO RECLAMI
Posta Ordinaria Bene Assicurazioni Società Benefit – Servizio Reclami - ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ - Tel.: ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - Fax: ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ - ▇▇ ▇▇▇▇▇▇
INDICE
Pagina
GLOSSARIO 1 di 6
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1 di 14
NORME COMUNI A TUTTI I CAPITOLI DI POLIZZA 1 di 14
Art. 1 – Dichiarazioni e comunicazioni relative alle circostanze del Rischio 1 di 14
Art. 2 – Decorrenza della garanzia 1 di 14
Art. 3 – Pagamento del Premio 1 di 14
Art. 4 – Durata e Proroga dell’Assicurazione / Revisione del premio a scadenza 1 di 14
Art. 5 – Aggravamento del Rischio 2 di 14
Art. 6 – Diminuzione del Rischio 2 di 14
Art. 7 – Recesso in caso di Sinistro 2 di 14
Art. 8 – Assicurazione per conto altrui 2 di 14
Art. 9 – Modifiche dell’Assicurazione 2 di 14
Art. 10 – Foro Competente 2 di 14
Art. 11 – Oneri fiscali 2 di 14
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge 3 di 14
Art. 13 – Indicizzazione 3 di 14
Art. 14 – Altre Assicurazioni 3 di 14
Art. 15 – Mediazione obbligatoria 3 di 14
Art. 16 – Contratti a distanza – diritto di recesso 4 di 14
CAPITOLO 1 – PRESTAZIONI ASSICURATIVE 5 di 14
BENI ASSICURABILI 5 di 14
COME ASSICURIAMO 5 di 14
COSA ASSICURIAMO 5 di 14
Art 1.1 – Garanzia Base 5 di 14
ESTENSIONI DI GARANZIA 5 di 14
COSA NON ASSICURIAMO 6 di 14
Art. 1.2 – Prestazioni escluse 6 di 14
Art. 1.3 – Esclusioni specifiche 7 di 14
Art. 1.4 – Beni esclusi dall’assicurazione 9 di 14
Art. 1.5 – Limiti di indennizzo scoperti e franchigie 9 di 14
CAPITOLO 2 – NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 10 di 14
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 10 di 14
Art 2.1 – Obbligo dell’Assicurato in caso di Sinistro 10 di 14
Art 2.2 – Esagerazione dolosa del danno 10 di 14
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI 1 di 6
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE 1 di 4
GLOSSARIO
A
Allagamento (Flash flood): Eccesso o accumulo esterno d’acqua in luogo normalmente asciutto non dovuto a Inondazione, Esondazione, Alluvione, rotture accidentali od occlusione di impianti e/o serbatoi.
Alluvione, Inondazione e Esondazione: la fuoriuscita di acqua e quanto da essa trascinato dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali. Dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche di carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.
Annualità assicurativa: il periodo di durata annuale del Contratto.
Arredamento: mobilio e arredi dell’attività e/o da ufficio, armadi di sicurezza e casseforti (escluso relativo contenuto), impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature ed attrezzature elettroniche da ufficio.
Assicurato: l’impresa (proprietaria dei beni o utilizzatrice degli stessi) il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e che:
- abbia sede legale in Italia o abbia sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia;
- sia tenuta all’iscrizione nel registro delle imprese di competenza, ai sensi dell’art. 2188 c.c.
- non sia un’impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c.
Assicurazione o contratto: il Contratto di Assicurazione.
B
Bene: l’Impresa di Assicurazione Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit con sede in ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇) Sito internet: ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.
BenPower: Società di pronto intervento per le limitazioni del danno e la messa in sicurezza dei beni.
C
Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 e sue successive modifiche.
Contraente: il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione e che paga il premio.
Costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità correntemente offerti sul mercato.
Costo di ripristino: valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato.
D
Danno accertato: il danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione senza tenere conto di franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti di indennizzo/risarcimento eventualmente previsti.
Danno Indennizzabile: il danno accertato, decurtato di scoperti e/o franchigie eventualmente applicabili, entro la somma assicurata, massimale assicurato o il limite di indennizzo/risarcimento previsto.
E
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Eventi atmosferici: uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d’aria, grandine e pioggia.
Evento Cyber: per eventi cyber si intende:
- violazione della privacy e dei dati: l’accesso o la trasmissione non autorizzata di dati personali detenuti e controllati dall’assicurato o per i quali l’assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di privacy e protezione dei dati, a seguito della violazione del sistema informatico;
- violazione del sistema informatico: l’accesso non autorizzato ad un sistema informatica, oppure l’uso fraudolento o non autorizzato delli stesso o di infrastrutture di sistema da parte di terzi o di parte di personale autorizzato con l’intento di sabotare i dati stessi.
F
Fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento. Impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato
compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. Il tutto comunque di pertinenza e finalizzato all’esercizio dell’attività dichiarata.
Fabbricato caratteristiche costruttive:
- Cemento armato: strutture portanti verticali in cemento armato
- Muratura: strutture portanti verticali in laterizi
- Acciaio: strutture portanti verticali in acciaio
- Legno: strutture portanti verticali in legno.
Frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilevo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni di acqua.
Franchigia: importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall’indennizzo in caso di sinistro.
I
Implosione: repentino dirompere o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Indennizzo: l’importo pagato all’assicurato da Bene per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura.
Intermediario: Il soggetto che esercita regolarmente l’attività di cui all’art. 106 del Codice delle Assicurazioni.
Istat: Istituto Nazionale di Statistica.
IVASS: l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
M
Macchinari, Impianti e Attrezzature: Tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti;
impianti e mezzi di sollevamento, pesa, imballaggio, di traino e trasporto non iscritti al PRA, serbatoi e sili non in cemento armato o muratura. Sono comprese migliorie impiantistiche eseguite dal conduttore non proprietario del Fabbricato e, ad ogni modo, escluso quanto compreso nella definizione di Fabbricato.
Maggiori costi: ogni maggiore costo, rimborso, spesa o qualunque importo di denaro comunque denominato determinato dal Sinistro e sostenuto o in previsione certa e/o documentata di sostenimento dall’Assicurato, necessario ed indispensabile per il proseguimento dell’attività, debitamente documentato, sempre che sia sostenuto durante il periodo strettamente necessario
per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà una durata massima di tre mesi dal verificarsi del Sinistro. Non sono pertanto risarcibili le spese sostenute successivamente alla scadenza di tale periodo.
Dette spese devono riguardare:
a) l’uso di Macchinario in sostituzione di quello danneggiato o distrutto;
b) il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
c) le lavorazioni presso terzi;
d) la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
e) l’affitto di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento;
f) altri oneri o spese della natura di quelli sopra elencati.
Massimale o limite di Indennizzo: importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte di Bene in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.
Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’azienda, semilavorati e finiti, campionari, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti di lavorazione, veicoli a motore o natanti iscritti o ascrivibili al P.R.A. esclusivamente nel caso in cui l’attività assicurata ne preveda la produzione, la riparazione o la commercializzazione. Sono altresì comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.
Sono altresì comprese:
- Merci speciali: considerando tali la celluloide, l’espansite di sughero, la gomma spugna o microporosa, le materie plastiche espanse e alveolari, la schiuma di lattice, gli imballaggi in materia plastica espansa o alveolare. Non si considerano merci speciali quelle entrate a fare parte del prodotto finito.
- Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono comunque ritenuti esplodenti gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A.
- Infiammabili: si considerano infiammabili i gas combustibili e le sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55° (cinquantacinque gradi centigradi), ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°(trentacinque gradi centesimali), nonché sostanze e prodotti che a contatto con l’acqua o l’aria umida sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 ( Decreto Ministeriale 17/12/1977 Classificazione e disciplina delle sostanze e dei preparati pericolosi, in attuazione delle direttive emanate da Consiglio e dalla Commissione della Comunità Economica Europea) – allegato V.
P
Partita: l’insieme di ▇▇▇▇, beni o eventi garantiti, assicurati con un’unica somma e che prevede il relativo pagamento di un Premio.
Polizza o Contratto: il documento che prova l’Assicurazione.
Premio assicurativo: l’importo che il contraente deve pagare al Bene come corrispettivo del contratto di assicurazione.
Primo Rischio Assoluto: la forma di Assicurazione in base alla quale l’indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
R
Regola proporzionale: il criterio in base al quale, in caso di Sinistro, si riduce proporzionalmente l’Indennizzo quando il valore dei beni assicurati in Polizza risulta inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, così come disciplinato all’art. 1907 del Codice Civile.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
S
Scheda di polizza: il documento che disciplina la copertura assicurativa dove viene riportata l’ubicazione del rischio, l’attività svolta, le somme assicurate, le garanzie prestate, i limiti di indennizzo e gli scoperti.
Scoperto: importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno accertato, che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Sisma/▇▇▇▇▇▇▇▇▇: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma.
Somma Assicurata: massima esposizione di Bene per Sinistro e per anno assicurativo.
T
▇▇▇▇▇▇▇: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.
U
Ubicazione: la localizzazione dell’insieme coordinato di beni aziendali, mobili e immobili, posti all’interno di un’area delimitata catastalmente costituente il terreno pertinenziale. Il tutto di proprietà o a conduzione dell’Assicurato per la relativa attività d’impresa come descritta in polizza.
V
Valore a nuovo: tipologia di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato stimando per il fabbricato le spese necessarie per ricostruirlo integralmente a nuovo, escludendo il solo valore dell’area; per il macchinario, attrezzature e arredamento le spese necessarie per rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.
Valore di ricostruzione: l’importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.
Valore a stato d’uso: tipologia di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
Valore intero: la forma di Assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, determinato secondo i criteri riportati in Polizza e conseguentemente soggetta al disposto dell’art. 1907 del Codice Civile (c.d. regola proporzionale.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME COMUNI A TUTTI I CAPITOLI DI POLIZZA
Art. 1 – Dichiarazioni e comunicazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell’Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possofio comport6re, ifi c6so di Sifiistro, l6 perdit6 tot6le o p6rzi6le del diritto 6l p6g6mefito dell6 somm6
dovut6 fiofiché l6 stess6 cess6ziofie dell’6ssicur6ziofie 6i sefisi degli 6rtt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 – Decorrenza della garanzia
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento effettivo. Tuttavia, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) del ventesimo giorno successivo a quello indicato in polizza Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Bene di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. In caso di frazionamento mensile del premio (che è soggetto a preventivo benestare di Bene) è operante anche quanto previsto all’art. 3).
Il Premio o la prima rata di Premio deve essere pagato all’atto della stipula della Polizza; il pagamento delle rate successive alla prima deve essere eseguito entro le scadenze fissate, secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali. In caso di frazionamento mensile del premio, qualora il pagamento dei premi delle rate successive alla prima non sia stato effettuato nei termini previsti, al momento del pagamento dei premi scaduti dovranno essere pagate anche le rate di premio non ancora scadute, sino a completamento dell’annualità assicurativa.
Art. 4 – Durata e Proroga dell’Assicurazione / Revisione del premio a scadenza
L’assicurazione si intende senza tacito rinnovo e pertanto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta delle parti.
E’ facoltà di ▇▇▇▇, anche attraverso l’intermediario che gestisce il contratto, proporre il rinnovo a scadenza anche su basi economiche diverse da quelle in precedenza praticate, che il Contraente ha facoltà di accettare o meno.
Il pagamento da parte del Contraente del premio proposto a rinnovo equivale ad accettazione e comporta il rinovo del contratto, che risulta variato solo in tale elemento.
Art. 5 – Aggravamento del Rischio
L’Assicurato o il Contraente devono dare immediata comunicazione scritta a Bene di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare l’aggravamento del Rischio stesso. Si considera aggravamento di rischio anche la dichiarazione delle caratteristiche costruttive fatta in fase di emissione, non conforme alla realtà. Gli 6ggr6v6mefiti di Rischio fiofi fioti o fiofi 6ccett6ti d6 Befie possofio comport6re l6 perdit6 tot6le o p6rzi6le del diritto 6l p6g6mefito dell6 somm6 dovut6 ifi c6so di Sifiistro, fiofiché l6 stess6 cess6ziofie dell’Assicur6ziofie 6i sefisi dell’6rt. 1898 del Codice Civile.
Art. 6 – Diminuzione del Rischio
L’Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare a Bene qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare la diminuzione del Rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del Rischio, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, Bene è tenuta a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.
Art. 7 – Recesso in caso di ▇▇▇▇▇▇▇▇
Dopo ogfii defiufici6 di Sifiistro e fifio 6l 60° (sess6fitesimo) giorfio successivo 6l p6g6mefito o 6l rifiuto dell’Ifidefifiizzo, il Cofitr6efite - qu6lor6 rivest6 l6 qu6lific6 di “cofisum6tore” 6i sefisi dell’6rt. 3 comm6 1 lett. 6) del. D.Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Cofisumo) - e Befie h6fifio l6 f6colt6 di recedere d6l Cofitr6tto comufiic6fido t6le ifitefiziofie 6ll’6ltr6 p6rte 6 mezzo letter6 r6ccom6fid6t6 6.r. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, Bene rimborsa al
Contraente, entro 30 (trenta) giorni, la parte di Premio versata, al netto dell’imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L’eventuale incasso dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso.
Art. 8 – Assicurazione per conto altrui
Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal Contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile.
Art. 9 – Modifiche dell’Assicurazione
Le evefitu6li modifiche dell’Assicur6ziofie devofio essere richieste cofi ufi6 comufiic6ziofie scritt6 – d6 effettu6rsi 6fiche per il tr6mite dell’Ifitermedi6rio - e risult6re d6 ufi 6pposito documefito firm6to d6l Cofitr6efite e Befie.
Il Foro competente è quello determinabile ai sensi e per l’effetto delle norme in materia previste dal Codice di Procedura Civile.
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di diritto italiano applicabili al Contratto.
Le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo e i Premi espressi in cifra assoluta sono collegati all’Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall’ISTAT. L’adeguamento del Contratto per indicizzazione avviene con le seguenti modalità:
a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’Indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente a quello della sua data di decorrenza (Indice di riferimento iniziale);
b) se tra l’Indice del mese di giugno dell’anno precedente la scadenza di una rata annuale e l’Indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo/Risarcimento e i Premi espressi in cifra assoluta vengono aumentati o ridotti in uguale misura a partire dalla scadenza stessa. Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie e i minimi e i massimi di Scoperto.
Nel caso di eventuale ritardo della pubblicazione dell’Indice, Bene effettuerà l’adeguamento sulla base dell’ultimo Indice disponibile su base annuale; nel momento in cui l’ISTAT riprenderà la regolare pubblicazione dell’indice, i successivi adeguamenti del Contratto avverranno secondo le modalità previste ai punti a) e b).
Qualora, per effetto della presente clausola, nel tempo le Somme assicurate, i Massimali ed i Limiti di Indennizzo/Risarcimento ed il Premio risultassero aumentati del 50% (cinquantapercento) rispetto a quelli iniziali è facoltà del Contraente rinunciare all’indicizzazione mediante comunicazione raccomandata da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale. In tal caso la clausola cessa di validità ed il Contratto prosegue con Somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo/Risarcimento e Premio risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato.
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare a Bene l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di Assicurazioni riguardanti lo stesso ▇▇▇▇▇▇▇ e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme assicurate. L’omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all’Indennizzo.
Art. 15 – Mediazione obbligatoria
L’art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità̀ dell’azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l’Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale di Bene mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.
Art. 16 – Contratti a distanza – diritto di recesso
Il Contraente, a norma dell’articolo 67 duodecies del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di “Consumatore” (secondo la definizione di cui all’articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo di Bene, con la quale richiede l’esercizio di tale diritto di recesso e conferma l’assenza di Sinistri. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta che, per legge, resta a suo carico. Ai sensi dell’art. 67 terdecies comma 1 del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque a Bene la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte di Bene della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, ▇▇▇▇ si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.
CAPITOLO 1 – PRESTAZIONI ASSICURATIVE
Il Contraente/Assicurato può scegliere se assicurare uno o più dei seguenti beni:
- TERRENI
- FABBRICATO
- MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE
- MERCI
- ARREDAMENTO
I beni e le garanzie indicate in polizza sono assicurati sulla base delle seguenti forme di Assicurazione:
- TERRENI: forma ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇
- FABBRICATO: forma Valore Intero
- MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE: forma Valore Intero
- MERCI: forma Valore Intero
- ARREDAMENTO: forma Valore Intero
Bene, anche sulla base delle norme per le quali è obbligatoria l’Assicurazione, indennizza, entro le Somme assicurate nei limiti, con gli scoperti e le franchigie previste nella scheda di polizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da:
• Sisma/▇▇▇▇▇▇▇▇▇
• ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, inondazione, esondazione
• Frana
L’Assicurazione comprende anche i Guasti e/o danni alle cose assicurate causati per ordine delle autorità e/o causati da altre persone ai fini di impedire, arrestare o limitare l’evento dannoso provocato dagli eventi di cui sopra.
Il Contraente, in abbinamento alla garanzia base può scegliere di estendere la propria copertura acquistando le seguenti estensioni di garanzia:
A) Allagamento
Bene, se attivata la garanzia, a parziale deroga dell’art. 1.2 punto 3 indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua dovuti ad eccesso di pioggia (flash flood – bomba d’acqua) quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di beni, assicurati o no, posti nelle vicinanze.
B) Spese demolizione e sgombero
Bene, se attivata la garanzia, rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro, compresi quelli rientranti nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D.Lgs 5/2/1997, n.22.
C) Maggiori costi
Bene, in caso di Sinistro che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività dell’azienda assicurata, a parziale deroga dell’Art. 1.2 punto 15 delle Condizioni di Assicurazione e ferme le altre condizioni, indennizza, fino alla concorrenza della Somma Assicurata alla specifica partita, le spese necessarie ed indispensabili per il proseguimento dell’attività, debitamente documentate, sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà una durata massima di tre mesi dal verificarsi del Sinistro. Non sono pertanto risarcibili le spese sostenute successivamente alla scadenza di tale periodo.
Dette spese devono riguardare:
a) l’uso di Macchinario in sostituzione di quello danneggiato o distrutto;
b) il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
c) le lavorazioni presso terzi;
d) la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
e) l’affitto di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento;
f) altri oneri o spese della natura di quelli sopra elencati.
Art. 1.2 – Prestazioni escluse:
▇▇▇▇▇ sempre esclusi d6ll6 copertur6 6ssicur6tiv6 i d6fifii c6us6ti d6 o deriv6ti d6:
1. Furto, rapina, estorsione, truffa, scippo appropriazione indebita, ammanchi, perdite riscontrate in sede di inventario, smarrimenti, saccheggi e guasti cagionati dai ladri;
2. Fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, anche se conseguenti ad eventi coperti dalla presente polizza;
3. Trombe, uragani, tempeste, vento e cose da esso trascinate, grandine, sovraccarico neve, allagamento (Flash flood – bomba d’acqua);
4. Esplosioni, emanazioni da calore o radiazioni provenienti da trasformazione o assestamenti energetici del nucleo dell’atomo, sia naturali che provocati artificialmente (fusione, fissione, accelerazione di particelle atomiche), nonché da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
5. Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, occupazioni non militari, atti vandalici e dolosi in genere;
6. Incendio, esplosione, scoppio;
7. Guerra dichiarata e non. Guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione o invasione militare.
8. Muffe, contaminazioni radioattive, contaminazione ambientale, inquinamento in genere dell’acqua, del suolo e dell’aria.
9. errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi; da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici; danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber;
10. Corrosione, incrostazione, erosione, ossidazione, alterazioni del prodotto, dispersione di liquidi contenuti in serbatoi/silos/vasche, fusione compresa la solidificazione e/o fuoriuscita di materiale fuso, non conseguenti ad evento indennizzabile a termini di Polizza;
11. Dolo dell’Assicurato e/o del Contraente e delle persone delle quali deve rispondere; qualora L’Assicurato sia una persona giuridica sono esclusi altresì: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore della Società o sue controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile
12. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto degli eventi garantiti;
13. Nazionalizzazione, confisca, serrata, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto e di fatto;
14. Contaminazione di qualsiasi natura, nonché da contagio/infezione nei casi di pandemia o epidemia riconosciuta come tale dalle autorità sanitarie regionali, nazionali o internazionali;
15. Interruzione di esercizio, mancanza di locazione, di godimento o uso dei beni assicurati, reddito commerciale o industriale, sospensione del lavoro, maggiori costi sostenuti e/o perdite di profitto e qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
16. Causati da eventi catastrofali e calamitosi non suscettibili di indennizzo ai sensi della Legge n.213 del 30 Dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni;
17. ▇▇▇▇▇ che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi garantiti con la presente polizza
Art. 1.3 – Esclusioni specifiche:
• Cofi riferimefito 6ll6 g6r6fizi6 Terremoto/Sism6 ▇▇▇▇▇ ifioltre esclusi i d6fifii 6 o c6us6ti/ deriv6ti d6:
o Eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, alluvione, inondazione, esondazione
allagamento;
o Maremoto, marea, mareggiata, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
o Valanghe, slavine, e spostamenti d’aria ad essi conseguenti;
o Frane.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro
• Cofi riferimefito 6ll6 g6r6fizi6 Alluviofie, Ifiofid6ziofie Esofid6ziofie, ▇▇▇▇▇ ifioltre esclusi i d6fifii 6 o c6us6ti/ deriv6ti d6:
o Maremoto, marea, mareggiata, penetrazione di acqua marina;
o Frane;
o Terremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, allagamento;
o Valanghe, slavine, e spostamenti d’aria ad essi conseguenti
o alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12cm. dal pavimento, salvo quelle che per peso e/o dimensioni non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
o alle merci e all’arredamento all’aperto o posti in locali interrati o seminterrati;
o Rottura di dighe, fognature o canali artificiali;
o Variazione delle falda freatica;
o Umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
Gli eventi verificatisi nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro Indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.
• Cofi riferimefito 6ll6 g6r6fizi6 Fr6fie ▇▇▇▇▇ ifioltre esclusi i d6fifii 6 o c6us6ti/ deriv6ti d6:
o Errata valutazione dei calcoli statici e/o dinamici normalmente sopportabili dal
terreno su cui grava la costruzione;
o Errata valutazione dell’angolo di pendenza naturale nonché di quella artificiale creata da lavori di sterro e riporto;
o Terremoto, Alluvioni, Inondazioni, Esondazioni, allagamenti eruzione vulcanica, Maremoto, valanghe, slavine, bradisismo;
o Movimento, scivolamento, distacco graduale di roccia, detriti e terra;
o Da cedimento del terreno, se non causato da Frane.
o alle merci e all’arredamento all’aperto o posti in locali interrati o seminterrati;
Gli eventi verificatisi nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro Indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.
• Cofi riferimefito 6ll6 g6r6fizi6, All6g6mefito ▇▇▇▇▇ ifioltre esclusi i d6fifii 6 o c6us6ti/ deriv6ti d6:
o Maremoto, marea, mareggiata, penetrazione di acqua marina;
o Frane;
o Terremoto, eruzione vulcanica, bradisismo;
o Valanghe, slavine, e spostamenti d’aria ad essi conseguenti;
o Alluvione, inondazione, esondazione;
o alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12cm. dal pavimento, salvo quelle che per peso e/o dimensioni non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
o Alle merci, macchinari, attrezzature e arredamento all’aperto;
o Rottura di dighe, fognature o canali artificiali;
o Alle merci, macchinari, attrezzature e arredamento posti in locali interrati o seminterrati;
o Infiltrazioni di acqua dal tetto e dai canali di defluenza delle acque;
o Terreno.
• Cofi riferimefito 6ll6 g6r6fizi6 spese demoliziofie e sgombero ▇▇▇▇▇ ifioltre escluse le spese per:
o Trattare e trasportare ad idonea discarica i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R.
185/64;
o Operazioni di bonifica del suolo contaminato a seguito di sinistro.
• Cofi riferimefito 6ll6 g6r6fizi6 M6ggiori ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ifioltre escluse le m6ggiori spese conseguenti a prolungamento dei tempi operativi e conseguente rallentamento dell’attività causati da:
o scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
o difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, stati di guerra, scioperi che impediscano o rallentino le forniture
Art. 1.4 – Beni esclusi dall’assicurazione:
▇▇▇▇▇ sempre esclusi d6ll6 copertur6 6ssicur6tiv6 i d6fifii 6:
1. Impianti ed apparecchiature elettroniche, se garantite da altra copertura assicurativa;
2. Beni mobili ed immobili in leasing e/o noleggio, se garantiti da altra copertura assicurativa;
3. Fabbricati in costruzione, ristrutturazione, ampliamento;
4. Beni mobili ed immobili ubicati in aree golenali;
5. Fabbricati che non siano in buone condizioni di statica e manutenzione;
6. Veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti al PRA, natanti, aeromobili, a meno che tali beni non costituiscano oggetto dell’attività volta e dichiarata nella scheda di polizza sotto la partita Merci;
7. Capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela;
8. Valori, gioielli, pietre e metalli preziosi, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, ▇▇▇▇▇▇, statue, collezioni in genere;
9. Beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione
Art. 1.5 – Limiti di indennizzo scoperti e franchigie:
Le garanzie previste in polizza sono prestate con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella seguente tabella.
Garanzie | Limiti di Indennizzo per annualità assicurativa | Franchigia/scoperto |
Terremoto – Alluvione – Inondazione – Esondazione – ▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇ scheda di polizza | Vedere scheda di polizza |
Allagamento | 30% della somma assicurata con il massimo di 50.000 euro | Scoperto 15% con il minimo di 5.000 euro |
Spese per demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro | Somma assicurata | == |
Maggiori costi | Somma assicurata | Scoperto 15% con il minimo di 5.000 euro |
CAPITOLO 2 – NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art 2.1 – Obbligo dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico di Bene secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art.1914 C.C.;
b) darne avviso alla Bene entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 C.C.;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando il momento dell'inizio e la causa presunta del Sinistro nonché l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Bene;
d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da ▇▇▇▇ o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita Merci deve mettere altresì a disposizione di Bene la documentazione contabile di magazzino, compresa quella relativa alla movimentazione delle Merci, e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite sia in corso di lavorazione;
f) presentare, a richiesta di ▇▇▇▇, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al Sinistro.
L'ifi6dempimefito di ufio di t6li obblighi può comport6re l6 perdit6 tot6le o p6rzi6le del diritto 6ll'Ifidefifiizzo 6i sefisi dell'Art.1915 C.C.
Art 2.2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Cofitr6efite o l'Assicur6to che es6ger6 dolos6mefite l’6mmofit6re del d6fifio dichi6r6 distrutte cose che fiofi esistev6fio 6l momefito del Sifiistro, occult6, sottr6e o m6fiomette cose s6lv6te, 6doper6 6 giustific6ziofie mezzi o documefiti mefizogfieri o fr6udolefiti, 6lter6 dolos6mefite le tr6cce ed i residui del Sifiistro o f6cilit6 il progresso di questo, perde il diritto 6ll'Ifidefifiizzo.
Art. 2.3 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e da Bene. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.
Art. 2.4 – Ispezione delle cose assicurate
Befie h6 sempre il diritto di visit6re il Rischio e verific6re le cose 6ssicur6te ed il Cofitr6efite e l'Assicur6to h6 l'obbligo di forfiirle tutte le occorrefiti ifidic6ziofii ed ifiform6ziofii.
Art. 2.5 – Procedura per la valutazione del danno
L'6mmofit6re del d6fifio è coficord6to cofi le seguefiti mod6lit6:
• direttamente da Bene o persona da questa incaricata con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti:
• fra due Periti nominati uno da Bene ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo ▇▇▇▇▇▇ interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun ▇▇▇▇▇▇ ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza per avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 2.6 – Mandato dei Periti
I Periti devofio:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.A.1;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art A.7;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.A.7, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 2.7 – Valore dei beni assicurati e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di Polizza, l’attribuzione del valore che i beni assicurati illesi, danneggiati o distrutti avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
• Per i “Terrefii”:
si stima la spesa necessaria per effettuare i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato
• Per il “F6bbric6to”:
a) si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato Assicurato escludendo soltanto il valore dell’area.
b) Si stima il valore al momento del Sinistro applicando alla stima di cui al punto a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina stimando, con il criterio indicato alla suddetta lettera a), la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate deducendo da tale risultato solamente il valore dei residui. Il p6g6mefito dell’ifitero Ifidefifiizzo 6 fiuovo è dovuto esclusiv6mefite se l6 ricostruziofie o rip6r6ziofie
6vviefie efitro 24(vefitiqu6ttro) mesi d6ll6 d6t6 del dell’6tto di liquid6ziofie 6michevole o del verb6le defifiitivo di perizi6, ifi c6so cofitr6rio l’Ifidefifiizzo s6r6 cofiteggi6to cofi le mod6lit6 di cui 6l suddetto pufito b).
• Per M6cchifi6ri, Impi6fiti, Attrezz6ture, Arred6mefito
a) Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi, uguali o equivalenti per rendimento economico, correntemente offerti sul mercato, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e oneri fiscali.
b) Si stima il valore al momento del Sinistro applicando alla stima di cui al punto a) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati calcolato con il criterio indicato alla suddetta lettera a), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati. Il pagamento dell’intero Indennizzo a nuovo è dovuto esclusivamente se il rimpiazzo o la riparazione avvenga entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; in caso contrario l’Indennizzo sarà conteggiato con le modalità di cui al suddetto punto b). Ifi fiessufi c6so potr6 essere
ifidefifiizz6to, per ci6scufi befie, importo superiore 6l doppio del v6lore determifi6to cofi il criterio del suddetto pufito b). Ifi c6so di M6cchifi6rio, 6rred6mefito ed 6ttrezz6tur6 ifi st6to di ifi6ttivit6 d6 oltre 12(dodici) mesi l’6mmofit6re del d6fifio s6r6 determifi6to cofi il criterio previsto 6l suddetto pufito b).
• Per le “Merci”
a) Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le spese di trasporto e gli oneri fiscali.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Qualora risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l’Indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la consegna. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L’avvenuta vendita deve essere comprovata da valida documentazione.
Art. 2.8 – Forma di Assicurazione
Le garanzie Terremoto, Alluvione inondazione, esondazione, allagamento, frana sono prestate nella forma a “valore intero“ fatta eccezione che per il terreno che è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto; le spese demolizione e sgombero ed i maggiori costi sono prestate nella forma a “Primo Rischio Assoluto”.
Art. 2.9 – Limite di Indennizzo
Ifi fiessufi c6so Befie s6r6 tefiut6 6 p6g6re ufi6 somm6 superiore 6i limiti ifidic6ti fiell6 sched6 di polizz6 e 6ll’6rt. 1.5.
Art. 2.10 – Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Bene provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'Indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, L’Assicurato ha la possibilità di ottenere il pagamento dell’Indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, salvo nel caso di dolo o colpa grave, purché presenti regolare fidejussione bancaria o assicurativa, di primarie Società, con la quale si impegna a restituire l’Indennizzo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o di diritto all’Indennizzo.
Art. 2.11 – Assicurazione parziale
Qualora il valore delle cose assicurate al momento del Sinistro superi le rispettive somme assicurate, per ciascuna partita considerata separatamente di una percentuale uguale o inferiore al 10% non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile. In caso contrario ▇▇▇▇▇ rispofide del d6fifio, efitro il limite delle somme 6ssicur6te, ifi proporziofie del r6pporto tr6 le somme 6ssicur6te m6ggior6te del 20% ed il v6lore 6fizidetto c6lcol6to 6l
momefito del Sifiistro.
Art. 2.12 – Anticipo Indennizzo
Trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia del Sinistro, l’Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell’Indennizzo minimo presumibile in base alle risultanze acquisite in quel momento, fifio 6d ufi importo m6ssimo di € 100.000,00 e 6 cofidiziofie che fiofi si6fio sorte riserve o cofitest6ziofii sul diritto 6ll’Ifidefifiizzo o sull6 su6 qu6fitific6ziofie
e che l’6mmofit6re del d6fifio presumibile superi l’importo di euro 50.000.
Art. 2.13 – Servizio di emergenza
Premesso che:
• la rilevazione, la determinazione, l’entità e le cause all’origine del Sinistro rimangono di esclusiva competenza del Perito nominato da Bene in base alle condizioni di Polizza.
• esiste una convenzione tra la Società “Bene” in seguito chiamata Bene e la Società “Benpower”, in seguito chiamata “Benpower,” specializzata nella limitazione ed eliminazione del danno materiale attraverso la realizzazione di piani di pronto intervento, attività di risanamento, salvataggio, ripristino e bonifica dei beni danneggiati.
In caso di Sinistro, l’Assicurato ha facoltà di richiedere direttamente l’intervento di “Benpower”, che si impegfi6 6 prefidere cofit6tto cofi l’Assicur6to efitro 4 ore d6l ricevimefito dell6 chi6m6t6 e 6 ifitervefiire efitro 12 ore d6l ricevimefito dell6 chi6m6t6, al fine di svolgere le attività di
limitazione del danno e messa in sicurezza in seguito ad un evento garantito
“Benpower” non interverrà:
• per le spese relative a interventi relativi a Sinistri non indennizzabili a termini di Polizza. Dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra “Benpower” e l’Assicurato, con costi a carico di quest’ultimo.
Benpower si impegna ad effettuare gli interventi di propria competenza senza alterare lo stato dei luoghi o, in ogni caso, preservando gli elementi e le tracce utili per verificare, da parte di Bene, le effettive cause del Sinistro.
In caso di Sinistro l’Assicurato, fermi gli obblighi a lui derivanti in base alle condizioni contrattuali in merito alle modalità di denuncia di ▇▇▇▇▇▇▇▇, può contattare direttamente “Benpower” al numero verde 800-328960 in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro) inclusi i festivi. Benpower si impegna a dare immediatamente comunicazione a Bene della richiesta di intervento ricevuta e si relazionerà con l’intermediario al quale è affidata la gestione del Contratto per concordare un sopralluogo unitamente al perito di ▇▇▇▇ incaricato per il Sinistro. In occasione di detto sopralluogo ed unicamente con l’accordo del perito verranno definiti eventuali ulteriori interventi di bonifica e ripristino dei beni colpiti.
L’intervento di Benpower, se non direttamente richiesto dall’Assicurato, potrà essere richiesto anche dall’Intermediario che riceve la denuncia dall’Assicurato o dal Perito qualora lo ritenga utile ed efficace.
Bene ha facoltà di recedere dalla presente garanzia/servizio al termine di ciascun periodo di assicurazione dandone comunicazione al Contraente/Assicurato con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI
(ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali n. 679/2016- GDPR)
INDICE
PREMESSA - PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA
1. CHI SIAMO
2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
4. QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?
5. CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
6. FONDAMENTI GIURIDICI PER L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL’UTENTE
7. RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
8. MODIFICHE
9. DEFINIZIONI
PREMESSA - PERCHE’ QUESTA INFORMATIVA
Gentile Cliente,
per fornirLe i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Tali dati potranno essere forniti direttamente da Lei (per esempio, attraverso il sito ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇ “Sito”) oppure attraverso altri soggetti. La invitiamo pertanto a leggere attentamente le seguenti informazioni sulla privacy in ottemperanza agli artt. 12, 13 e 14 (nel caso si tratti di dati personali non ottenuti presso l'interessato ma da altre fonti) del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (di seguito anche solo “GDPR”), e successive modifiche ed integrazioni, per comprendere appieno su quali basi vengono raccolti i dati personali, come vengono utilizzati e conservati e a chi sono divulgati, in particolare relativamente a:
• Calcolo dei preventivi
• Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
• Assistenza clienti
1. CHI SIAMO
Questa comunicazione viene resa disponibile nella sua qualità di Titolare del trattamento da: Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit (di seguito “Titolare” o “Società”), con sede legale in ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇. Bene Assicurazioni S.p.A., è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016, è iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione IVASS al numero 1.00180 ed è una società soggetta alla direzione e coordinamento di Bene Holding S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Bene (di seguito “Gruppo”) con numero di iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. 054. Eventuali richieste potranno essere inviate a Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit – Servizio Clienti, via e-mail all’indirizzo: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇ oppure telefonicamente al numero ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇.
2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
La Società ha un legittimo interesse a trasmettere dati personali all’interno del Gruppo a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti, anche includendoli in database centralizzati. I dati personali potranno essere accessibili da tutte le Società facenti parte del Gruppo e dai soggetti da queste autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto dei reciproci accordi di trattamento dei dati.
La Società potrà comunicare inoltre i dati a società o soggetti, esterni rispetto all’organizzazione del Titolare, con i quali la Società abbia concluso appositi contratti di servizi. Tali soggetti agiscono in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento. In particolare, i dati personali potranno essere comunicati:
• a soggetti che appartengono alla c.d. “catena assicurativa”, quali assicuratori, co- assicuratori, riassicuratori, officine di riparazione, periti, medici legali, a soggetti che gestiscono le transazioni di pagamento online;
• a soggetti che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi (IVASS, in generale pubbliche autorità di controllo), organismi associativi o consortili (ANIA);
• a Banche e/o Istituti di pagamento;
• a Studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati.
Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea in base a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero mediante garanzie adeguate quali le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea ovvero le norme vincolanti di impresa ovvero mediante le modalità previste dal GDPR.
È possibile richiedere un elenco aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento contattando il Titolare ai recapiti indicati nell’informativa.
3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
Diritti | Cosa significa? |
1. Diritto 6ll’ifiform6ziofie | È il diritto dell’utente di ricevere informazioni chiare, trasparenti e facilmente comprensibili sulle modalità di utilizzo dei suoi dati personali e sui propri diritti. È per tale motivo che vengono fornite le informazioni contenute in questa Informativa. |
2. Diritto di 6ccesso | È il diritto dell’utente di ottenere l'accesso ai propri dati (se tali dati sono oggetto di trattamento) e ad altre informazioni (simili a quelle fornite nella presente informativa sulla privacy). Lo scopo è far sì che l’utente sia a conoscenza e possa verificare se i suoi dati personali sono utilizzati in conformità con la legge sulla privacy dei dati. |
3. Diritto di rettific6 | È il diritto dell’utente di far correggere le informazioni in caso di inesattezza o incompletezza. |
4. Diritto di c6ficell6ziofie o Diritto 6ll’oblio | È il diritto dell’utente di richiedere la cancellazione o la rimozione dei dati laddove non vi sia alcun motivo valido per continuare a utilizzarli. Non si tratta di un diritto indiscriminato alla cancellazione, in quanto è limitato da eccezioni. |
5. Diritto di limit6re il tr6tt6mefito dei d6ti | È il diritto dell’utente di ‘bloccare’ o inibire l’utilizzo ulteriore delle informazioni. Quando il trattamento dei dati è limitato, la Società può comunque conservare le informazioni ma non può utilizzarle ulteriormente. La Società conserva elenchi di persone che hanno richiesto il "blocco" di un ulteriore utilizzo delle loro informazioni per garantire che tale vincolo sia rispettato in futuro. |
6. Diritto 6ll6 port6bilità dei d6ti | È il diritto dell’utente di ottenere e riutilizzare i propri dati personali per le sue finalità in diversi servizi. Ad esempio, se decide di passare a un nuovo fornitore, questo diritto consente di spostare, copiare o trasferire facilmente le informazioni tra i sistemi informatici dell’azienda e i loro sistemi in modo sicuro e protetto, senza comprometterne l’usabilità. |
7. Diritto di obieziofie 6l tr6tt6mefito | È il diritto dell’utente di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto (realizzato solo previo consenso) e anche al trattamento che è eseguito per finalità di tutela di legittimi interessi della Società. |
8. F6coltà di 6v6fiz6re recl6mi | È il diritto dell’utente di presentare un reclamo sulle modalità con cui la Società tratta o elabora i suoi dati personali presso il garante nazionale per la privacy dei dati. |
9. Diritto di revoc6 del cofisefiso | È il diritto dell’utente di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso, precedentemente reso, per lo svolgimento di qualsiasi attività che implichi il trattamento dei propri dati personali. L’esercizio di tale diritto non comporta l’illiceità di quanto realizzato fino a quel momento con i dati personali dell’utente ed il suo consenso al trattamento. Esso può consistere anche nella sola revoca del consenso all'utilizzo dei dati personali per i soli scopi di marketing. |
Per maggiori informazioni su come esercitare i diritti, scrivere a ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇, contattare il servizio clienti al numero ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ oppure scrivere all’indirizzo e-mail di contatto del DPO (Data Protection Officer / Responsabile Protezione Dati) della Società: ▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇.
4. QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?
Che cosa sono i dati personali?
I dati personali sono quelle informazioni che, direttamente o indirettamente, permettono di identificare l’utente come persona fisica. Per “direttamente” si intende, per esempio il nome, il cognome e l’indirizzo; per “indirettamente” si intende una fattispecie in cui i dati sono trattati unitamente ad altre informazion.
4.1 Calcolo dei preventivi
Dati raccolti per l’invio di informazioni e di preventivi sui servizi assicurativi della Società in risposta a richieste direttamente formulate (attraverso un intermediario della Società ovvero attraverso siti web) e/o per l’eventuale conclusione del contratto di assicurazione) e conseguente gestione ed esecuzione del contratto stesso.
Fifi6lit6 e b6se ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ del tr6tt6mefito | Raccolta di informazioni pre-contrattuali al fine del calcolo del preventivo per i servizi assicurativi. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto. |
Periodo di cofiserv6ziofie | Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge. |
Cofiferimefito | Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati. |
4.2 Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
Dati raccolti per l’adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari (come, ad esempio, la valutazione di adeguatezza del contratto) e/o disposizioni di organi pubblici e pubbliche autorità.
Finalità e base giuridica del trattamento | Raccolta di informazioni a fini contrattuali. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto. |
Periodo di conservazione | Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge. |
Conferimento | Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati. |
4.3 Assistenza Clienti
Gestione dei sinistri. I dati in questione potrebbero eventualmente essere acquisiti e trattati solo in occasione della denuncia di un sinistro. In tale ipotesi, i dati saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea in base alle standard contract clauses contrattualizzate con i Responsabili del Trattamento. In ogni caso, pertanto, il trattamento sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Gestione dei reclami. Nel reclamo potranno essere raccolti i seguenti dati: Nome, Cognome, indirizzo completo dell’esponente; Numero della polizza e nominativo del Contraente; Numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; Indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Finalità e base giuridica del trattamento | Gestione dei sinistri (obblighi contrattuali, legittimo interesse e nel caso consenso dell’interessato). Gestione reclami (obblighi contrattuali e legittimo interesse) |
Periodo di conservazione | Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta. |
Conferimento | Obbligatorio per poter gestire sinistri e reclami. |
5. CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici, elettronici o comunque automatizzati, direttamente dal Titolare o da soggetti terzi (in qualità di titolari autonomi, facenti parte della c.d. catena assicurativa ovvero da soggetti preposti al trattamento dal Titolare). I dati sono trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra indicate e nei termini previsti dalla legge o dai provvedimenti del Garante. I dati sono trattati utilizzando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di modifica, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
6. FONDAMENTI GIURIDICI PER L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL’UTENTE
Quando la Società si basa sui suoi legittimi interessi per raccogliere e utilizzare i dati personali dell'utente, deve considerare se tali legittimi interessi siano superati dagli interessi dell'utente o da suoi diritti e libertà fondamentali. La Società li può proseguire solo se decide che gli interessi, i diritti e le libertà dell’utente non prevalgono sui legittimi interessi dell’azienda. La Società ha preso in considerazione tali questioni e, laddove ritenga che ci sia il rischio che uno degli interessi o diritti e libertà fondamentali dell’utente possa essere pregiudicato, non utilizzerà i dati personali a meno che non ci sia una diversa base giuridica per farlo (necessaria per l’esecuzione del contratto con l’utente o sulla base del consenso ricevuto dall’utente stesso).
7. RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
La Società è tenuta per legge a dare seguito alle richieste e fornire informazioni gratuitamente, tranne nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate o eccessive (specialmente a causa della loro natura ripetitiva), in tal caso la Società potrebbe addebitare un costo ragionevole (tenendo conto dei costi amministrativi necessari per fornire le informazioni o le comunicazioni, o per intraprendere l'azione richiesta), o rifiutarsi di dare seguito alla richiesta.
Si prega di ponderare in modo responsabile la richiesta prima di inoltrarla. La Società risponderà non appena possibile. Generalmente ciò avviene entro un mese dalla ricezione della richiesta, qualora dovesse richiedere più tempo, la Società contatterà l’utente e lo informerà.
8. MODIFICHE
La presente Informativa è in vigore dal 24 maggio 2018. La Società si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. La Società invita l'Interessato a visitare con regolarità il sito ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇ per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell'Informativa in modo da essere sempre aggiornato sui Dati Personali raccolti e sull'uso che ne fa la Società.
9. DEFINIZIONI
1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
3) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
4) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
5) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le Autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette Autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
6) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'Interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'Autorità diretta del titolare o del responsabile;
7) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'Interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
8) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE
Art. 1891 – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente/Assicurato deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grava
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1898 – Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1899 – Durata dell’assicurazione
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. ((L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata)). ((189))
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1901 – Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 – Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore
l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1914 – Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915 – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, ((...)) dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2359 – Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate ((in mercati regolamentati)).
Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit Sede legale e direzione generale
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Codice fiscale e partita IVA n. 09599100964 Capitale sociale 25.199.000 euro i.v.
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016
Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n.1.00180