Accordo
Accordo
TRA
STMicroelectronics S.r.l., (di seguito denominata "ST"), con sede legale in Via C. Olivetti n. 2, 20864 Agrate Brianza (MB), Codice Fiscale 09291380153 e Partita IVA 00951900968, capitale sociale di € 580.000.000,00 i.v., soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Socio Unico STMicroelectronics NV con sede in Amsterdam (Olanda), ivi rappresentata dal Preposto della Sede secondaria di Catania, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇
E
L’Università degli Studi di Messina (di seguito denominata “UNIME”),con sede legale in ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇, C.F. 80004070837, P.IVA 00724160833, d’ora in poi denominata “UNIME”, rappresentata dal Magnifico Rettore, ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, nato l’11.03.1972; (ST e UNIME di seguito, congiuntamente, “Parti” e, singolarmente, “Parte”)
PREMESSO CHE
- le Parti sono interessate ad instaurare una fattiva collaborazione mediante l’utilizzo delle reciproche risorse intellettuali e tecnico-strumentali, al fine di promuovere, coordinare ed eseguire progetti di studio e ricerca in ambito Automotive mediante la creazione di un laboratorio per la ricerca applicata, che consenta l’integrazione e lo sviluppo delle competenze di provenienza industriale e universitaria al fine di conseguire risultati dielevata qualità.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1
Oggetto
Le Parti convengono, con la sottoscrizione del presente Accordo, di procedere alla costituzione di un laboratorio di ricerca, che opererà secondo le modalità edi termini descritti nel seguito e collocato nelle aree definite al successivo Art. 2, con destinazione all’esercizio di attività congiunte in ambito Automotive, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
A. Sensori in ambito ADAS (Advanced Driver Assistance Systems);
B. Processi e Caratterizzazione su dispositivi a base di SiC (Silicon Carbide).
ART. 2
Descrizione delle attività
1. La collaborazione sulle tematiche di cui al precedente Art. 1 consisteranno in particolare in:
A. Attività su Sensori in ambito ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)
1) Sviluppi e caratterizzione di materiali per air quality sensing e sensori ambientali per ADAS Nell’ambito del laboratorio congiunto di ricercale le Parti integreranno competenze congiunte per lo sviluppo di altre tipologie di materiali (i.e.materiali Nanostrutturati e a based i grafene) per i sensori ambientali per ▇▇▇▇.▇▇ laboratorio Gas Sensors c/o il Dipartimento di Ingegneria di UNIME è già partner di ST nel progetto PON ADAS.
2) Sensori a base di SiC
Nell’ambito del laboratorio congiunto di ricercale le Parti esploreranno la possibilità di utilizzare il SiC come materiale/substrato per il sensing attivo di sensori per auto.
3) Sensori drowsiness: integrazione e validazione
Nell’ambito del laboratorio congiunto di ricercale Parti testeranno i sensori fisio per ADAS.
B) Attività su dispositivi a baseSiC (Silicon Carbide)
1) Analisi superficie: studio interfacce con profiling XPS e/oSIMS
Nell’ambito del laboratorio congiunto di ricercale le Parti aggregheranno competenze specifiche per indagare in tecnologia GaN e SiC processi su flusso cosi come epitassie oppure layer impiantati vanno analizzati per comprendere il reale contenuto delle specie che li caratterizzano. XPS si può rivelare estremamente utile in processi di ossidazione o di etching.
2) Ingegneria dello stress: Misure si stress interfacce SiC
I wafer SiC sono sottoposti a forti sollecitazione di stress dovuti ad importanti budget termici. Nell’ambito del laboratorio congiunto di ricercale Parti aggregheranno competenze specifiche per indagare tecniche di analisi di wfs blanket che ad oggi non sono disponibili.
3) Messa a punto di ossidi per dielettrici intermedi come BPSG (dielettrico drogato) che si ottiene per CVD o PECVD
Nell’ambito del laboratorio congiunto di ricercale le Parti aggregheranno competenze specifiche per mettere a punto BPSG like barrier come dielectrico nel SiC.
2. Resta inteso che il Comitato Tecnico-Scientifico, di cui al successivo art. 8, avrà la facoltà di rivedere periodicamente le attività sopra descritte e/o di aggiornarle secondo necessità. Ciascuna revisione e/o aggiornamento avverrà mediante la stipula di apposito accordo di modifica del presente Accordo, a firma di entrambe le Parti.
3. Per la realizzazione delle attività sopra definite, le Parti potranno anche formulare proposte di ricerca ad enti pubblici finanziatori, sia presso agenzie pubbliche che private, sia a livello nazionale che internazionale.
ART. 3
Laboratorio di ricerca
1. Le attività di cui all’art. 2 che precede saranno svolte presso un laboratorio di ricerca che viene istituito presso il Dipartimento Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali di UNIME (di seguito “Laboratorio”).
2. UNIME si farà carico della individuazione degli spazi da destinare al Laboratorio, e di tutte le spese connesse al relativo allestimento e mantenimento (inclusi arredi e servizi connessi al funzionamento del Laboratorio e/o delle attrezzature ivi installate, incluse le Attrezzatture di cui al successivo Art. 4) per tutta la durata del presente Accordo.
3. UNIME si farà altresì carico della gestione amministrativa del Laboratorio.
4. UNIME metterà a disposizione del proprio personale per l’esecuzione delle attività di ricerca congiunte.
5. Il personale di ST effettuerà congiuntamente al personale UNIME le attività di rierca ed avrà libero accesso al Laboratorio.
ART. 4
Attrezzature in comodato
1. Fermo restando quanto previsto al comma 2 dell’Art. 3 che precede, ST concede in comodato d’uso gratuito a UNIME, che accetta, le attrezzature di proprietà ST descritte nell’Allegato 1 (di seguito “Attrezzature”) ai fini delle attività nel Laboratorio, di cui al presente Accordo.
2. Le Attrezzature saranno fornite a UNIME a cura di ST. Le spese di imballo, trasporto e montaggio delle Attrezzature presso il Laboratorio, nonché quelle relative alla loro restituzione sono a carico di UNIME.
3. Le Attrezzature saranno utilizzate dal Dipartimento esclusivamente nell’ambito della conduzione del presente Accordo sotto la responsabilità della prof.ssa ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ e dovranno essere restituite a ST nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, salvo il deterioramento per il normale uso.
4. Il comodato avrà durata pari a quella del presente Accordo, salvo proroga o anticipata risoluzione da convenirsi, di comune accordo, tra le Parti.
5. Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Attrezzature, nonché le spese relative alla copertura assicurativa contro i rischi di furto, incendio e/o perimento, sono a carico di UNIME.
6. UNIME si impegna a:
a) utilizzare, sotto la sua diretta cura e responsabilità, le Attrezzature esclusivamente presso il Laboratorio e a non rimuoverledallo stesso, salvo espresso consenso scritto di ST;
b) usare le Attrezzature principalmente per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo. UNIME avrà la facoltà di utilizzare le Attrezzature anche per la realizzazione di attività di ricerca non incluse nel presente Accordo informandonepreviamente ST mediante comunicazione scritta ed avendone l’autorizzazione. Resta inteso che qualsiasi utilizzo dovrà rimanere all’interno del Laboratorio;
c) usare e custodire le Attrezzature con la diligenza del buon padre di famiglia ed in stretta conformità alle istruzioni tecniche indicate;
d) non cedere a terzi le Attrezzature, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso e neppure in uso temporaneo;
e) restituire le Attrezzature nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, fatto salvo il deterioramento dovuto all'uso;
f) restituire immediatamente le Attrezzature previa richiesta scritta di ST con preavviso di 30 (trenta) giorni;
g) sottoporre le Attrezzature, a proprie spese, ad ogni intervento di manutenzione e/o riparazione che si rendesse necessario;
h) qualora le Attrezzature dovessero essere rubate o sottratte dal Laboratorio, sporgere denuncia tempestivamente alle Autorità di Pubblica Sicurezza ed inviare a ST la copia della denuncia.
7. L’inadempimento totale o parziale di UNIME delle obbligazioni previste dal presente art. 4, comporterà l’automatica risoluzione dell’Accordo ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e l’immediata restituzione delle Attrezzature a ST a cura e spese di UNIME.
8. Il comodato d’uso gratuito, per quanto non espressamente previsto, sarà disciplinato dalle norme contenute negli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile.
ART.5
Impegni delle Parti
1. UNIME e ST si impegnano a scambiare le informazioni e conoscenze in loro possesso, acquisite nei rispettivi campi di studio oggetto del presente Accordo per le finalità dello stesso, nei limiti in cui entrambe possono liberamente disporne.
2. Ai fini dell’attuazione delle attività di cui al presente Accordo, UNIME consentirà al personale ST incaricato il libero accesso al Laboratorio, nel rispetto delle normative in vigore per l’accesso all'Università.
3. Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti, bensì la messa a disposizione da parte di ciascun contraente delle rispettive risorse (personale, strumentazione, impianti, know- how, nonchè gli spazi e le Attrezzature di cui agli art. 3 e 4 che precedono), necessarie all’espletamento delle attività di cui al precedente articolo 2.
ART. 6
Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale
I diritti di proprietà intellettuale derivanti dall’esecuzione delle attività da condursi a fronte del presente Accordo, sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo.
6.1Titolarità Dei Diritti Di Proprietà Intellettuale
1. Il know how, come pure qualsiasi diritto di proprietà intellettuale diverso dai diritti brevettuali su invenzioni o modelli, generato dal Personaledi UNIME, (ai fini del presente Accordo per “Personale di UNIME” si intendono sia i dipendenti sia gli interni non dipendenti di UNIME, come pure studenti, laureandi, specializzandi,dottorandi e tesisti operanti presso UNIME), singolarmente o congiuntamente con ST nel corso delle attività oggetto di questo Accordo, si intende di titolarità ST.
2. Nel caso di invenzioni originate esclusivamente dal Personale di UNIME e nel caso di invenzioni originate congiuntamente da personale di ST e Personale di UNIME, le Parti concorderanno caso per caso, entro un tempo ragionevole ma in ogni caso non superiore a mesi tre (3), l’interesse di entrambe alla brevettazione e le relative modalità di protezione dell’invenzione. In caso di comune interesse, la titolarità del brevetto sarà congiunta e si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 6.2. Nel caso di interesse di soltanto una delle Parti, questa avrà diritto al deposito del brevetto a suo solo nome., essendo inteso che nel caso in cui detta parte sia UNIME la relativa gestione del brevetto, inclusa la concessione di licenze, dovrà essere preventivamente concordata con ST.
3. Nel caso di invenzioni che coinvolgano solo personale di ST, la proprietà dell’invenzione e di tutti i diritti correlati saranno esclusivamente di ST.
4. Nel caso che dalle attività condotte da UNIME nell’arco dei primi sei (6) mesi successivi alla scadenza del presente Accordo con ST scaturiscano invenzioni effettuate dal gruppo di ricerca del responsabile del presente Accordo e attinenti all’oggetto dell’Accordo stesso, suscettibili di
tutela brevettuale, UNIME si impegna sin da ora a concedere a STun diritto d’opzione all’acquisto dei diritti brevettuali connessi all’invenzione. ST dovrà esercitare tale diritto mediante apposita dichiarazione che dovrà pervenire a UNIME entro novanta (90) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’invenzione. In caso di mancato riscontro nei termini sopra detti, l’invenzione si intenderà non di interesse della ST e UNIME sarà conseguentemente libera di disporne a propria discrezione.
5. Qualora ST eserciti il diritto di opzione di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 6.2.
6. In tutti i casi in cui STsia titolare ovvero contitolare dei diritti disciplinati nel presente articolo, ST concede sin da ora a UNIME il diritto di utilizzare, a titolo gratuito, le informazioni relative alle invenzioni per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca e didattica, fatti comunque salvi i tempi necessari a ST per il deposito del brevetto.
7. ST sarà libera, previa comunicazione aUNIME, di designare la sua controllante STMicroelectronics International NV come titolare dei diritti di proprietà intellettuale che quest’articolo attribuisce a ST. In seguito a tale comunicazione tutti i depositi, i documenti, inclusi gli atti di cessione, e qualsiasi altra attività prevista dal presente articolo saranno fatti a nome di STMicroelectronics International NV.
6.2 Disciplina Dei Diritti Brevettuali A Titolarità Congiunta
1. Le Parti stabiliscono sin da ora che a STsarà riconosciuto il diritto a scrivere la domanda di brevetto per invenzione o per modello di cui è congiunta la titolarità. STriconosce il diritto del Personale di UNIME (come definito nell’articolo 6.1.1 precedente) di essere menzionato come autore dell’invenzione nelle domande di brevetto per invenzione o per modello. A tal fine, UNIMEfornirà a STi nominativi dei propri inventori.
2. Contestualmente al deposito della prima domanda di brevetto UNIME cederà la propria quota di titolarità della domanda di brevetto a ST, tale cessione essendo quindi inclusiva della prima domanda in oggetto nonché di tutti i diritti connessi e derivanti da detta domanda, compreso il diritto di rivendicare la priorità in base a tale prima domanda di brevetto e di estenderla a solo nome di ST in qualsiasi paese nel mondo. Nel caso in cui ST decida di estendere a suo nome la suddetta domanda di brevetto, contestualmente al deposito, ne darà comunque pronta comunicazione a UNIME. ST si impegna a richiedere all’Ufficio ▇▇▇▇▇▇▇▇, italiano o estero, presso il quale è stata depositata la prima domanda del brevetto in questione, la trascrizione dell’atto di acquisizione della piena titolarità di cui al precedente capoverso solo dopo la pubblicazione di tale prima domanda.
3. Per ogni prima domanda di brevetto depositata, ST corrisponderà a UNIME la somma di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) a fronte della cessione da parte di UNIME della propria quota di titolarità. La somma verrà liquidata entro 60 (sessanta) giorni dal relativo deposito della domanda di brevetto.
4. Inoltre, ST verserà aUNIME l’ulteriore somma di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) alla prima eventuale concessione del brevetto da parte di qualsiasi Ufficio Brevetti estero entro 60
(sessanta) giorni dalla notifica a ST dell’avvenuta concessione dai propri mandatari autorizzati essendo inteso che:
a. l’importo di cui al comma 4 sarà sempre corrisposto per le due prime concessioni di brevetto nell’ambito della stessatematica di attività;
b. ST, a suo insindacabile giudizio e senza che questa previsione crei alcuna aspettativa in merito in capo a UNIME, potrà (i) innalzare l’importo di cui al comma 4 fino a € 10.000,00 (Euro diecimila/00) in ragione della particolare valenza per ST del brevetto in questione e/o (ii) decidere di corrispondere l’importo di cui al comma 4 anche per eventuali prime concessioni di brevetto ulteriori rispetto alle due prime concessioni di brevetto nell’ambito della stessa tematica di attività.
5. In ogni caso le somme corrisposte da ST a UNIME ai sensi dei precedenti comma 3 e 4 non potranno superare € 10.000,00 (Euro diecimila/00), fatte salvo per le somme previste ai sensi del precedente comma 4 b).
6. Oltre agli importi di cui ai precedenti comma 3 e 4 nulla sarà dovuto a UNIME da parte di ST per eventuali ulteriori domande di brevetto, il cui corrispettivo di trasferimento si considera già incluso nei corrispettivi precedentemente pagati.
7. STsosterrà tutti i costi connessi al deposito della domanda di brevetto nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alle sue eventuali estensioni internazionali.
I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati, previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte di UNIME, presso la Banca Unicredit Banca S.P.A. IBAN: IT 16 W 02008 16511 000300029177 - Bic Swift ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, specificando nella causale del mandato la finalità del pagamento.
8. Le fatture dovranno essere così intestate: STMicroelectronics S.r.l.
▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇) C. F. 09291380153
P. IVA IT00951900968
Ciascuna fattura elettronica dovrà essere inviata utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dalle autorità fiscali italiane, indicando i seguenti riferimenti:
▪ P. IVA: IT00951900968
▪ Codice Fiscale: 09291380153
▪ Codice destinatario: PR4AG6C.
▪ Casella di posta elettronica Certificata (PEC):▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
9. Ciascuna fattura sarà pagata a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese con le seguenti modalità:
a. il giorno 30 (trenta) del mese, se la data di scadenza della fattura, decorsi i termini sopra indicati, sarà posteriore al giorno 15 (quindici) del mese;
b. il giorno 15 (quindici) del mese, se la data di scadenza della fattura, decorsi i termini sopra
indicati, sarà anteriore al giorno 15 (quindici) del mese.
Il pagamento resterà comunque subordinato alla previa validazione della fattura da parte del Responsabile Ufficio Brevetti di ST.
10. Laddove ST decida di non procedere al mantenimento di un brevetto o domanda di brevetto ricadente in quest’articolo 5, dovrà tempestivamente informare UNIME, che avrà un diritto di opzione di ottenere a titolo gratuito la piena titolarità del brevetto o della domanda di brevetto non più di interesse di ST. Tale diritto di opzione dovrà essere esercitato entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione scritta di ST dell’intenzione di non mantenere il brevetto o la domanda di brevetto in questione. Qualora UNIME eserciti il diritto di opzione di cui al presente comma 11, UNIME corrisponderà a ST gli importi di seguito indicati:
- un importo pari alla metà delle spese sostenute da ST per la preparazione, il deposito e la prosecuzione della domanda di brevetto, nel caso l’opzione sia esercitata sulla domanda di brevetto, oppure
- un importo pari alla metà delle spese sostenute da ST per la preparazione, il deposito, la prosecuzione e il mantenimento della domanda di brevetto e del brevetto ad essa relativo, nel caso l’opzione sia esercitata su un brevetto.
11. ST e le sue affiliate beneficeranno di una licenza non esclusiva, gratuita, valida in tutto il mondo, irrevocabile, di pieno utilizzo di tale brevetto o domanda di brevetto.
ART. 7
Informazioni aziendali e segretezza
ST e UNIME si impegnano reciprocamente a considerare strettamente confidenziali tutte le Informazioni Confidenziali provenienti dall’una o dall’altra Parte nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, debitamente identificate come confidenziali dalla parte concedente. Per “Informazioni Confidenziali” si intendono (i) tutte le informazioni portate a conoscenza dell’altra Parte in forma scritta, grafica e/o elettronica nell'esercizio delle attività previste dal presente Accordo, purché siano sin dall’inizio identificate per iscritto quali informazioni confidenziali, (ii) le invenzioni di cui una Parte sia esclusiva titolare ai sensi del precedente Art. 6. Nel caso le Informazioni Confidenziali siano state rilasciate oralmente, la conferma scritta del loro stato di confidenzialità dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione orale.
ST e UNIME si impegnano, per tutta la durata del presente Accordo e per 5 (cinque) anni dal suo termine, ad osservare reciprocamente i seguenti obblighi nel trattamento delle Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte:
a. Le Informazioni Confidenziali provenienti dall’altra Parte devono essere trattate con la massima protezione e riservatezza, allo stesso modo con cui ciascuna parte protegge le proprie informazioni proprietarie;
b. Le Informazioni Confidenziali provenienti dall’altra parte dovranno, all’interno delle rispettive organizzazioni, essere portate a conoscenza solamente delle persone che ne hanno una effettiva necessità allo scopo di espletare le attività oggetto di questo Accordo;
c. Le Informazioni Confidenziali provenienti dall’altra Parte non dovranno mai essere utilizzate a scopi differenti dall’espletamento delle attività oggetto di questoAccordo, se non con il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.
d. Le Informazioni Confidenziali provenienti dall’altra Parte non dovranno mai essere divulgate, direttamente o indirettamente, ad alcuna parte estranea al presente Accordo, né a persone diverse da quelle indicate al punto b) di questo articolo; le informazioni proprietarie provenienti dall’altra Parte non dovranno mai essere copiate, riprodotte o duplicate in tutto o in parte, a meno che la copia, riproduzione o duplicazione non sia stata autorizzata per iscritto dalla Parte che le ha rese note. Qualsiasi documento fornito ad una Parte contenente Informazioni Confidenziali, ed eventuali copie di esso, rimarrà proprietà della Parte che lo ha reso noto e deve essere immediatamente restituito dietro richiesta.
Gli obblighi sopra riportati verranno a cessare nel caso in cui la Parte che riceve Informazioni Confidenziali provi che tali informazioni:
▪ erano già di pubblico dominio prima di essere portate a conoscenza della Parte che le ha ricevute, oppure lo sono divenute in seguito per cause indipendenti da atti della Parte che le ha ricevute;
▪ erano già note alla Parte che le ha ricevute, e ciò e’ provato da documentazione scritta;
▪ sono state ricevute dalla Parte ricevente mediante terzi, non illegalmente, senza restrizioni;
▪ sono state rese pubbliche senza violazione di regole contenute in questoAccordo;
▪ sono state generate indipendentemente in buona fede e senza che vi sia stato previo accesso a tali informazioni, da parte di collaboratori della Parte che le ha ricevute;
▪ ne sono stati approvati la divulgazione o l’uso mediante autorizzazione scritta della parte che le ha rese note.
Ciascuna Parte impegna tutto il proprio personale (incluso, nel caso di UNIME, il Personale di UNIME come definito nell’articolo 6.1.1 precedente) coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo così come nell’esecuzione dei contratti stipulati tra UNIME e ST nell’ambito del presente Accordo, all'osservanza del vincolo di riservatezza secondo i termini di cui al presente Art. 7. A tal fine, UNIME farà sottoscrivere a tutto il Personale di UNIME, come definito nell’articolo 6.1.1 che precede, e a tutte le persone non dipendenti di UNIME che potrebbero venire a conoscenza delle Informazioni Confidenziali di ST nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali di UNIME una dichiarazione con l'accettazione esplicita e sottoscritta del presente articolo da parte di detto personale
ARTICOLO 8
Comitato Tecnico-Scientifico
1. Per promuovere i fini prefissati dal presente Accordo, Ie Parti convengono sull'opportunità di costituire un Comitato Tecnico-Scientifico (CTS), composto complessivamente da 6 (sei) rappresentanti nominati da ciascuna delle Parti, tre per ciascuna Parte, i cui compiti saranno:
⮚ promuovere da un punta di vista tecnico-scientifico Ie attività;
⮚ monitorare Io stato e l'avanzamento dei programmi di studio e ricerca che Ie Parti hanno convenuto e/o converranno di attivare;
⮚ redigere una relazione annuale sulle attività svolte.
2. I componenti del CTS saranno nominati da UNIME e da ST entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Accordo.
La sostituzione dei rappresentanti in seno al CTS potrà avvenire per iniziativa delle Parti, in qualsiasi momento, attraverso comunicazione scritta, rispettivamente di UNIME e di ST.
3. La carica di Presidente del CTS sarà ricoperta alternativamente, per periodi di 18 (diciotto) mesi ciascuno, da un rappresentante ST e da un rappresentante di UNIME.
Per il primo periodo la carica di Presidente sarà assunta da un rappresentante ST.
Il CTS si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta l’anno e comunque quando ne venga segnalata I'esigenza da parte di uno dei componenti. La convocazione e’ disposta con avviso scritto indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare a tutti i componenti del CTS con congruo anticipo rispetto al giorno fissato per la seduta. E’ in facoltà del CTS disporre I'integrazione dell'ordine deI giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo I'invio della convocazione.
I componenti del CTS possono richiedere la partecipazione e I'intervento alle sedute di funzionari e/o esperti delle Parti.
4. Della seduta sarà redatto un apposito verbale da inviare alle Parti.
ART. 9
Durata e recesso
1. Il presente Accordo ha la durata di tre (3) anni con decorrenza dalla data della sottoscrizione1 da ambo le Parti. E’ escluso il rinnovo tacito.
2. Il rinnovo del presente Accordo, per un periodo di pari durata, salvo diversa esplicita volontà delle Parti, deve essere richiesto per iscritto da una delle Parti entro tre (3) mesi precedenti alla scadenza e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte entro 60 (sessanta) giorni dalla data della suddetta richiesta.
3. Le Parti potranno recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei (6) mesi.
ART. 10
Acquisto delle Attrezzature
1. Alla conclusione del presente Accordo UNIME ha la facoltà di richiedere a ST l’acquisto di tutte o parte delle Attrezzature. In caso di riscontro positivo da parte di ST, le Parti definiranno per iscritto mediante stipula di separato accordo termi e modalità della vendita da ST a UNIME delle Attrezzature di interesse.
1 Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell’ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all’altra parte.
ART. 11
Coperture Assicurative
1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell’ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell’accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti i rischi e le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.
2. La disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, correlati sia alla esecuzione delle attività previste dall’Art. 2, sia ad eventuali attività di supporto da ST a UNIME nella manutenzione ordinaria delle Attrezzature, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
ART. 12
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
- quanto a ST:
Cc: ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ E-mail: ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇@▇▇.▇▇▇
- quanto aUNIME:
Università degli Studi di Messina, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Attn: Rettore, ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇;
E-mail:▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇
o a quegli altri indirizzi che le Parti potranno comunicarsi di volta in volta.
ART. 13
Dati personali
1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività
precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Accordo.
2. Ai fini del presente Accordo e in conformità con le disposizioni in materia di privacy sancite dal
D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni e, a far data dal 25.05.2018, dal Regolamento 679/2016/UE (di seguito Normativa Privacy), per dati personali (in seguito Dati) deve intendersi qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un elemento identificativo come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome, numero di identificazione, identificativo on- line.
3. Le Parti garantiscono che i Dati saranno utilizzati in modo lecito, secondo correttezza e per le sole finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo, nonché nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative in materia di protezione dei Dati.
4. Titolare per quanto concerne il trattamento dei Dati di cui al presente articolo è ST come sopra individuata, denominata e domiciliata. Titolare del trattamento dati di UNIME è il Rettore, con riserva di nominare un eventuale Responsabile del trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
ART. 14
Codice Etico
1. Il Codice Etico adottato da STMicroelectronics S.r.l. ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001 è riportato in Allegato 2.
2. Il Codice dei Comportamenti nella Comunità Universitaria Ispirati ad Etica Pubblica, adottato da UNIME ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001 è riportato in Allegato 3.
3. Ciascuna delle Parti:
a. dichiara di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice Etico adottato dall’altra Parte, costituente parte integrale del presente Accordo;
b. si impegna, in relazione all’esecuzione del presente rapporto contrattuale, a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel Codice Etico dell’altra Parte.
4. Ciascuna Parte potrà risolvere il presente rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta inviata all’altra Parte qualora quest’ultima si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni del rispettivo Codice Etico.
5. Le Parti dovranno segnalare ai rispettivi Organismi di Vigilanza le violazioni del Codice Etico di cui venissero a conoscenza. Tale segnalazione dovrà contenere una descrizione dei fatti che
costituiscono una violazione del Codice Etico, incluse le informazioni relative al tempo ed al luogo di svolgimento dei fatti rappresentati, nonché alle persone coinvolte.
Le segnalazioni potranno essere effettuate esclusivamente in forma non anonima, fermo restando che l’Organismo di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ assicurerà la riservatezza dell’identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.
ART.15
Legge Applicabile
1. Il presente Accordo va interpretato secondo le disposizioni della legge italiana, le cui disposizioni si applicano anche per quanto non espressamente disciplinato.
2. Lo scopo e la validità di ogni brevetto o altra forma di privativa industriale sono disciplinati dalle leggi del Paese dove è stato concesso la privativa.
ART. 16
Uso del nome e del marchio
Nessun contenuto di questo Accordo conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione di entrambe le Parti (inclusi abbreviazioni delle Parti). L'uso da parte della STdel nome di UNIME è permesso solo in contesti scientifici e in documentazioni tecniche pertinenti alle attività oggetto del presente Accordo.
ART. 17
Modifiche ed Integrazioni all’Accordo
Nessuna modifica o integrazione del presente Accordo sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per le Parti se non verrà redatta in forma scritta e sottoscritta da ambedue le Parti.
ART. 18
Conservazione degli effetti dell’Accordo
Le Parti stabiliscono che, nel caso in cui alcune condizioni concordate in questo Accordo vengano ritenute non valide, illegali, o inapplicabili in alcuni aspetti, ciò non influenzerà le altre condizioni dell’Accordo, che sarà interpretata come se le condizioni non valide, illegali o inapplicabili non fossero mai state scritte.
ART.19
Cessione dell’Accordo
1. Il presente Accordo ed i diritti e le obbligazioni da esso derivanti non potranno essere ceduti a terzi in mancanza di preventivo consenso scritto dell’altra Parte.
2. ST sarà libera di cedere il presente Accordo, così come i relativi diritti ed obblighi, in tutto o in parte, alle proprie affiliate e/o in connessione con riorganizzazioni e/o trasferimenti a qualsiasi titolo di aziende o rami d’azienda.
ART. 20
Oneri Fiscali
1. Gli oneri relativi all’imposta di bollo derivanti dal presente Accordo sono a carico di ST.
2. Il presente Accordo viene redatto in duplice originale e sarà registrata, in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (“Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1986, n. 99). Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che provvederà alla stessa nella misura indicata nella tariffa allegata al predetto Testo Unico (Tariffa - Parte I - articolo 4).
ART. 21
Disposizione Finale
Il presente Accordo è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra UNIME e ST. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni previste dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile, avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in piena libertà.
Per l’Università degli Studi di Messina Il Rettore ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | STMicroelectronics S.r.l. Preposto della Sede secondaria di Catania ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ |
Firmato digitalmente da:▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇:Rettore
Data:17/12/2019 09:17:55
ALLEGATO 1 ELENCO ATTREZZATURE
ATTREZZ_FINAL UNI
ME_28luglio_b.xlsx
Asset description | Cap date | Acq Value | TYPO | DESTINAZIONE | Caratteristiche | DIMENSIONI [mm] | FACILITIES [see Legend] | Legend Facility | |
RE-HOOK UP DIMATIX INKJET PRINTER | May/11 | € 5.643,00 | Processo | UNIME | Impianti DIMATIX | 1 | E.E. Monofase | ||
DIMATIX INKJET PRINTER DMP-2831+OPT (CHARACT.TOOL) | Apr/09 | € 35.609,31 | Processo | UNIME | Spazio Su Banchi
| 1200x800 | 1 | 2 | E.E. TRIFASE |
STUFA A VENTILAZIONE FORZATA VCEll 55 | Jun/13 | € 1.800,00 | Processo | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1 | 4 | N2 |
PLASMA ▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇/03 | € 182.000,00 | processo | UNIME | equipment | 2400x800 | 2,6,10 + O2, CF4, CHF3, SF6 | 5 | D.i Water |
Hook up Proc & Charact PLASMA ETCHER | Nov/02 | € 34.500,00 | processo | UNIME | Impianti PLASMA | 6 | Cooling Water | ||
EMITECH K575X TURBO SPUTTER COATER | Oct/07 | € 23.100,00 | Processo | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1,4, N2, Ar | 7 | Scarico Acqua |
HOOK UP EMITECH K575X SPUTTER (ARGON) | Oct/07 | € 1.950,00 | Processo | UNIME | Impianti Sputter | 8 | Scarico Acidi | ||
LPKF MultiPress RS+compressore idraulico + move in | Nov/07 | € 15.655,00 | processo | UNIME | Equipment
| 1200x800 | 1,10 | 9 | Scarico Solventi |
LAPPING & POLISHING MACHINE_" | Processo | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1,5,7 | 10 | Exhaust | ||
WAFER ▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇/03 | € 134.930,00 | Processo | UNIME | Equipment | 1200x900 | 1,4,10 + Vuoto Pne. + Aria Compr | ||
POMPA PERISTALTICA | Processo | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1 | ||||
FORNO BUCHI | Processo | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1 | ||||
GALVANOSTATO AUTOLAB | Oct/02 | € 33.000,00 | Processo | UNIME | Spazio Su Banchi | 1500x800 | 1 |
FORNO ESSICCAZIONE B-585 | Apr/07 | € 3.297,00 | Processo | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1 |
PIEZOARRAY NON-CONTACT MICRODISPENSING SYS. | ▇▇▇/04 | € 120.250,00 | Biotech process | UNIME | equipment | 2500x900 | 1,4,5,7,8 + He |
Hook up Proc & Charact SPOTARRAY ENTERPRISE | Nov/02 | € 27.600,00 | Biotech process | UNIBO | Impianti Piezo | ||
SISTEMA DI DEUMIDIFICAZIONE COSEAP PER SPOTTER | Oct/06 | € 3.400,00 | Biotech process | UNIBO | Accessorio Piezo | ||
WET CHEMICAL BENCH_CAPPA LOC | Aug/02 | € 47.287,00 | Biotech process | UNIME | Equipment | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 1,2,4,5,6,8,10 + Aria Compr |
WET CHEMICAL BENCH UPG | Oct/06 | € 43.200,00 | Biotech process | UNIME | Accessorio Cappa | ||
WET BENCH SPM UPG | Jul/05 | € 39.000,00 | Biotech process | UNIME | Accessorio Cappa | ||
HOOK UP CAPPA KOH C/O LAB. OPT01000 U2 | Sep/05 | € 3.000,00 | Biotech process | UNIME | Impianti Cappa | ||
Hook up Proc & Charact WET CHEMICAL BENCH_CAPPA LOC | Nov/02 | € 2.600,00 | Biotech process | UNIME | Impianti Cappa | ||
UPG CAPPA SPM (MOVE IN) | Aug/05 | € 850,00 | Biotech process | UNIME | Impianti Cappa | ||
RINSER DRYER MOD 870S DOUBLE (SEMITOOL) | Jun/91 | € 29.937,55 | Biotech process | UNIME | Equipment | 700x1200 | 1,4,5,7 |
GLOVE BOX MBRAUN LABSTAR | May/07 | € 26.700,00 | Biotech process | UNIME | Equipment | 2500x1000 | 1,4,10 Aria Compr+ H2N2 5% |
SAFETY VACUM OVEN 9883532 + INSTALLAZ. | Feb/06 | € 12.650,00 | Biotech process | UNIME | equipment | 800x900 | 2,4,5,10 |
INCUBATORE TERMOSTATATO CON AGITAZ.ORBITALE + ACC. | ▇▇▇/03 | € 8.000,00 | Biotech process | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1,5,8 |
CLIMATIC CHAMBER 9868122 | Feb/06 | € 8.000,00 | Biotech process | UNIME | Equipment | 900x800 | 1,7 |
MILLI-Q GRADIENT A10 230V/50HZ + ACCESSORI | Jun/03 | € 6.331,50 | Biotech process | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1,5,7 |
MUFFOLA INTERCONTINENTAL | Jul/03 | € 2.300,00 | Biotech process | UNIME | Spazio Su Banchi | 800x800 | 1,10 |
▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ 5 | Aug/06 | € 26.200,00 | Bio process | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1,10 |
BIONALYZER + KIT ELETTROFORESI | Jul/08 | € 18.254,25 | Bio | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1,10 |
NANODROP SPETTROMETRO A FLUORESCENZA | ▇▇▇/09 | € 14.720,00 | Bio | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1 |
MICROSCOPIO CONFIOCALE + TAVOLO MARMO SOFFIERIA | Bio | UNIME | equipment | 1500x900 | 1,4 | ||
BANCO CONFOCALE granito | Bio | UNIME | Accessorio Confocale | ||||
PC CONFOCALE | Bio | UNIME | Accessorio Confocale | ||||
7500 FAST RT PCR SYS + OPTION | Nov/13 | € 35.254,86 | Bio | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1 |
TERMOMIXER EPPENDORF 5355 + TERMOBLOCCHI | Oct/08 | € 3.260,00 | Bio | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1 |
AGITATORE LABNET VX100 | Bio | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1 | ||
PIASTRA RISCALDANTE ROTAMIX SHP-10 | Bio | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1 | ||
AGITATORE SUPERMIXER VORTEX _1 | Bio | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1 | ||
PIASTRA RISCALDANTE IKA | Bio | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1 | ||
SCANNER ARRAY EXPRESS PERKIN ▇▇▇▇▇ | Apr/04 | € 52.250,00 | Bio | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1,4 |
SCANNER 4000A | Bio | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1 | ||
KODAK EDAS 290-LE + ACCESSORI | Dec/02 | € 5.840,00 | Bio | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1 |
INCUBATOR SCHAKER INOVA 44 + MOVE IN | Sep/08 | € 10.750,11 | Bio | UNIME | Equipment | 2000x900 | 1 |
HOOK UP INCUBATOR SHAKER | Dec/08 | € 2.741,00 | Bio | UNIME | Accessorio Incub. | ||
PIATTAFORMA ESTRAIB.(39142) X INCUBATOR | ▇▇▇/09 | € 1.600,00 | Bio | UNIME | Accessorio Incub. | ||
PIATTAFORMA ESTRAIB.(39142) X INCUBATOR | Sep/08 | € 810,00 | Bio | UNIME | Accessorio Incub. | ||
INCUBATORE MOD.GFL3032 + ACCESSORI | Feb/04 | € 8.330,00 | Bio | UNIME | equipment | 1200x800 | 1 |
AUTOCLAVE PAVIMENTO 23L | Aug/02 | € 2.280,00 | Bio | UNIME | Equipment | 800x700 | 1 |
HYBRIDISATION OVEN RPN2510E | Mar/07 | € 3.115,00 | Bio | UNIME | equipment | 1200x800 | 1 |
PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANULARE AD ARIA 74 KG | Sep/02 | € 1.868,00 | Bio | UNIME | equipment | 800x800 | 1,7 |
ROT.MICROPIASTRE 0-17 PER PK121R | Sep/02 | € 595,00 | Bio | UNIME | Accessorio Centrifuga | ||
Amersham | Bio | UNIME | Spazio Su Banchi | 800x800 | 1 | ||
CAPPA BIOLOGICA LD60000 + ACC. | Oct/08 | € 8.850,00 | Bio | UNIME | Equipment | 1400x900 | 1 |
CABINA DA BANCO BIOLOGICA | Sep/02 | € 3.120,00 | Bio | UNIME | Equipment | 1400x900 | 1 |
HERA SD4 | |||||||
CENTRIFUGA REFRIGERATA DA BANCO 2-16 PK | ▇▇▇/09 | € 7.544,00 | Bio | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1 |
CENTRIFUGA "CENTRIC" 150 | Jul/03 | € 1.050,00 | CHIM | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1 |
CAB UV-VIS ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | ▇▇▇/04 | € 2.581,00 | bio | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1 |
MASTERCYCLER EP GRADIENT S | ▇▇▇/07 | € 7.100,00 | Bio | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1 |
MASTERCYCLER EP GRADIENT | Oct/06 | € 5.339,00 | Bio | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1 |
MASTERCYCLER MOD. 5333 | May/07 | € 3.477,00 | Bio | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1 |
PARSTAT2273 ADV.POTENTIOSTAT+POWER SUITE | ▇▇▇/08 | € 29.425,00 | CHIM | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1 |
BILANCIA ANALITICA AAA70SL (SEMIMICRO) | Jul/03 | € 4.000,00 | CHIM | UNIME | Spazio Su Banchi | 600x600 | 1 |
BILANCIA ANALITICA SARTIRIUS LA230S | Nov/03 | € 3.560,00 | CHIM | UNIME | Spazio Su Banchi | 600x600 | 1 |
CONDUTTIMETRO | Jul/02 | € 2.589,00 | CHIM | UNIME | Spazio Su Banchi | 00 | 1 |
CAMPANA IN VETRO CM. 30x30 | CHIM | UNIME | Spazio Su Banchi | 00 | |||
MISURATORE DI CONCENTRAZIONE / PHMETRO | Jul/02 | € 2.660,00 | CHIM | UNIME | Spazio Su Banchi | 00 | 1 |
PH-METRO CRISON 288602022 | Apr/07 | € 899,50 | CHIM | UNIME | Spazio Su Banchi | 00 | 1 |
BAGNO G-SONIC GSNIC045 | Jul/03 | € 1.300,00 | CHIM | UNIME | Spazio Su | 800x800 | 1 |
Banchi | |||||||
LAVAVETRERIE MOD. GW3050S & ACCESSORI | Oct/08 | € 4.720,00 | CHIM | UNIME | equipment | 800x800 | 2,5,7 |
FT-IR MODELLO IFS 66/6 (MOD.BASE + OPT A518) | May/01 | € 52.000,00 | CHIM | UNIME | Spazio Su Banchi | 1500x800 | 1 |
FTIR | Aug/02 | € 33.041,00 | CHIM | UNIME | Spazio Su Banchi | 1500x800 | 1 |
CELLA DA LIQUIDI + OPTION X FT-IR IFS 66/S | Apr/08 | € 1.990,00 | CHIM | UNIME | Accessorio FTIR | ||
HP VECTRA P9592T#G01 + P1538A | Nov/02 | € 1.161,00 | CHIM | UNIME | Accessorio FTIR | ||
STEREO MICROSCOPIO SZX16 - FLUOROSCENZA + SWI | Mar/09 | € 23.980,00 | CHIM | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1 |
UPG STEREO MICROSCOPIO SZX16 | Feb/13 | € 9.500,00 | CHIM | UNIME | Accessorio Mic | ||
SISTEMA PYRIS DIAMOND TG/DTA LABSYSTEM | Jul/03 | € 44.000,00 | CHIM | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1 |
MELTING POINT BUCHI B545 | Jul/03 | € 7.000,00 | CHIM | UNIME | Spazio Su Banchi | 800x800 | 1 |
STBINGER VISCOSIMETER SVM 3000 | Mar/04 | € 17.000,00 | CHIM | UNIME | Spazio Su Banchi | 800x800 | 1 |
VISCOSIMETRO DVII+CP + ACC. | May/08 | € 5.217,30 | CHIM | UNIME | Spazio Su Banchi | 800x800 | 1 |
RE-HOOK UP VISCOSIMETRO | May/11 | € 1.306,00 | CHIM | UNIME | impianti Viscosimetro | ||
POMPA PERISTALTICA ▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇ | Feb/04 | € 4.061,25 | CHIM | UNIME | Spazio Su Banchi | 800x800 | 1 |
APPARECCHIO FILTRANTE CON FILTRI | Feb/07 | € 2.738,00 | CHIM | UNIME | Spazio Su Banchi | 00 | |
RISCALDATORE "DIGI RING" | Jul/03 | € 2.000,00 | CHIM | UNIME | Spazio Su | 800x800 | 1 |
16648 | Banchi | ||||||
AGITATORE MAGNATICO COD.442-0002 | Mar/08 | € 1.290,30 | CHIM | UNIME | Spazio Su Banchi | 00 | 1 |
AGITATORE MECCANICO CON ACCESSORI | Apr/07 | € 764,05 | CHIM | UNIME | Spazio Su Banchi | 00 | 1 |
PIASTRA RISCALDANTE_1 | CHIM | UNIME | Spazio Su Banchi | 00 | 1 | ||
BAGNO TERMICO | CHIM | UNIME | Spazio Su Banchi | 800x800 | 1 | ||
PIASTRA RISCALDANTE_4 | CHIM | UNIME | Spazio Su Banchi | 00 | 1 | ||
PIASTRA RISCALDANTE_6 | CHIM | UNIME | Spazio Su Banchi | 00 | 1 | ||
CASCADE LSERIES SYSTEM INCLUDING ITEMS 1/23 | Aug/07 | € 51.690,83 | FIS | UNIME | equipment | 1200x800 | 1 |
1KW SOLAR SIMULATOR 8X8 BEAM 91294 + FILTER | Sep/03 | € 38.000,00 | OPTO | UNIME | equipment | 2000x1000 | 1,4,10 |
AIR MASS FILTER FOR 1KW SOLAR SIMUL. | Jul/04 | € 1.246,00 | OPTO | UNIME | Accessorio Solar Sim | ||
Spectralight III + accessori + move in | Nov/07 | € 6.805,00 | OPTO | UNIME | Spazio Su Banchi | 1500x1000 | 1 |
4 teste LASER (3 ps e 1 ns) | OPTO | UNIME | Spazio Su Banchi | 400x800 _2 | 1,4 | ||
BOX NERO | OPTO | UNIME | Spazio Su Banchi | 400x800 _2 | 1,4 | ||
POSIZIONATORE | OPTO | UNIME | Spazio Su Banchi | 400x800 _2 | 1,4 | ||
▇▇▇▇▇▇▇▇ 2602 + ACC | Aug/05 | € 8.012,00 | MIS ELET | UNIME | Spazio Su Banchi | 1200x800 | 1 |
ARMADIO ACIDO-BASE | Aug/02 | € 1.470,00 | arredo | UNIME | Equipment | 800x800 | 1 |
ARMADIO PER ACIDI | Nov/02 | € 3.500,00 | arredo | UNIME | Equipment | 1200x800 - 1/2 | 10 |
ALLEGATO 2 STMICROELECTRONICS S.R.L. CODICE ETICO
1. DESTINATARI /SCOPO
La compliance al presente Codice di condotta è obbligatoria. Il suddetto si applica a tutti, compresi i dirigenti, i manager e i dipendenti.
I principi contenuti nel Codice di condotta sono il livello di riferimento principale per guidare il comportamento, il processo decisionale e le attività in ST. L’etica commerciale, il rispetto dei diritti umani e un senso di responsabilità verso tutti gli stakeholder e verso l’ambiente sono una questione di integrità personale per ognuno dei soggetti interessati da tale Codice.
2. PRINCIPI GENERALI
Il Codice di condotta è tutto basato sui valori aziendali che fanno parte del DNA di ST. I valori e i principi diffusi sono condivisi in tutta l’organizzazione e riflettono le caratteristiche distintive che possono elevare l’azienda a grandi altezze.
Integrità: l’attività deve essere svolta secondo i più alti standard etici, onorando gli impegni e le promesse, con onestà e lealtà.
People: tutti sono tenuti a comportarsi con trasparenza, fiducia e semplicità, essendo disponibili a condividere le conoscenze, incoraggiare il contributo di tutti, sviluppare il personale attraverso la responsabilizzazione, il lavoro di squadra e la formazione, permettendo un processo di miglioramento continuo.
Excellence: obiettivo è quello di ottenere la massima qualità e la soddisfazione dei clienti consentendo così la creazione di valore per tutti i partner.
3. CRITERI DI CONDOTTA.
A. Integrità
• Conflitto di interessi: tale situazione si verifica ove gli interessi privati di un dipendente possono eventualmente influenzare il suo giudizio o le sue azioni nello svolgere la propria attività lavorativa, facendo in modo che egli agisca nei propri interessi invece che nei migliori interessi di ST.
E’ peraltro necessario che venga evitata anche la semplice apparenza di un conflitto di interessi.
In caso di una situazione di potenziale conflitto di interessi, ciò deve essere segnalato al livello dirigenziale adeguato, cosicchè le decisioni potenzialmente interessate possano essere prese perseguendo il miglior interesse della società.
E’ buona norma inoltre che si faccia riferimento alla Dichiarazionesui Conflitti di Interessi e alla Politica sui Conflitti di Interessi, oppure che si consultino le Risorse Umane, l’Ufficio legale o di compliance in caso di dubbio.
• Anticorruzione: tutti gli atti di corruzione devono essere evitati.
Per atto di corruzione va intesa qualsiasi azione con la quale si riceve, offre, accetta, o da , denaro, servizi, favori o regali per ottenere un vantaggio commerciale improprio a o da chiunque nella pubblica amministrazione o da un’altra società.
La definizione di funzionario pubblico include: : funzionari pubblici o dipendenti di una società di proprietà della pubblica amministrazione, un dipartimento della pubblica amministrazione e membri di un partito politico o candidati politici, tra gli altri.
Vanno rispettate tutte le leggi applicabili in materia di corruzione, compresi il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) statunitense e il Bribery Act britannico e altre leggi simili per i paesi in cui si compie l’attività d’impresa, e tale politica, tesa alla lotta contro la corruzione e le tangenti, deve essere comunicata a tutti i partner commerciali.
Possono essere consentiti regali di valore nominale, intrattenimenti o inviti ad eventi sociali, sempre che rispettino un buon livello di etica commerciale e abbiano ricevuto l’idonea approvazione, mentre sono sempre vietate le offerte o le accettazioni di contanti o equivalenti. Per ciò che riguarda l’effettuazione di donazioni politiche personali o contributi di beneficenza, essi vanno valutati attentamente in quanto potenziale strumento con cui eludere il restrittivo divieto di pagare tangenti.
Qualsiasi sospetto o informazione riguardante tangenti o atti di corruzione va segnalata al manager di riferimento, alle Risorse umane, all’Ufficio legale o di compliance. Il documento riguardante la Politica Anticorruzione aziendale contiene maggiori informazioni alle quali si può far riferimento.
• Protezione dei beni e delle informazioni:
1. Informazioni riservate: vanno tutelate, congiuntamente con i supporti che le custodiscono, in quanto risorsa preziosa dell’azienda, proteggendo i documenti, mantenendo la riservatezza, facendo un uso accettabile dei computer e condividendo le informazioni solo al momento opportuno, attenendosi ai Principi di classificazione e protezione delle informazioni aziendali.
2. Informazioni proprietarie: si tratta di tutte le informazioni riguardanti design dei prodotti, tecniche di produzione, strategie, piani di marketing, e know-how tecnico. Esse vanno protette e gestite in modo sistematico affinché si possa assicurare un’idonea tutela degli interessi di ST. La Società si impegna inoltre a rispettare la proprietà intellettuale dei propri partrner commerciali e dei concorrenti.
3. Utilizzo dei beni aziendali: Le attività della società, quali attrezzature, strumenti e computer, dovrebbero essere usati solo per le mansioni di lavoro. Un limitato uso personale dei beni di ST può essere autorizzato, salvo che interferisca con il proprio lavoro o attività o arrechi danno alla società.
Ad ogni modo, in caso di dubbio sul fatto che qualcosa sia appropriato, competente a valutare sono i rispettivi responsabili o le Risorse umane, l’Ufficio legale o di compliance. E’ necessario mantenere le informazioni protette seguendo i Principi di Classificazione e ProtezioneDelle Informazioni Aziendali.
• Pratiche contabili
I conti e le attività di reporting finanziario devono fornire una rappresentazione completa, accurata e costantemente aggiornata della posizione finanziaria di ST. Essi devono rispettare tutte le norme contabili applicabili e soddisfare elevati standard di qualità, completezza e trasparenza.
Non è possibile istituire fondi attività o passività che non siano registrati , e quanto ai pagamenti, è necessario che vengano effettuati solo con transazioni commerciale approvate.
ST ha istuituito controlli e procedure di divulgazione efficaci attraverso la tempestiva comunicazione di tutte le transazioni finanziarie, affinchè possano essere correttamente registrate e riportate. Su alcuni documenti inoltre vige un obbligo di conservazione per un tempo determinato a seguito della loro creazione.
Il documento a cui fare riferimento a riguardo è il Manuale diContabilità Aziendale.
• Comportamento concorrenziale
L’azenda ripudia pratiche anticoncorrenziali quali, ad esempio : gli accordi sui prezzi, la condivisione dei mercati o la manipolazione delle offerte.
È necessario lavorare sempre in modo leale e onesto nel mercato concorrenziale, nel rispetto della legge e delle policy aziendali in materia.
È bene anche evitare l’impressione di stare ponendo in essere condotte antitrust.
Per informazioni più dettagliate a riguardo, il documento di riferimento è quello riguardante la
PoliticaAntitrustediConcorrenzaLeale, oppure rivolgersi all’ufficio legale o di compliance.
• Insider trading
Per insider trading si intende lo sfruttamento di informazioni non di dominio pubblico, acquisite a causa della particolare posizione rivestita in azienda, la cui divulgazione avrà effetti nella quotazioni delle azioni di ST o di un’altra società, per effettuare operazioni in Borsa traendo vantaggio dalla loro conoscenza anticipata.
Tale condotta, oltre che anti etica ai sensi del presente codice, è illegale e perseguita penalmente (reato di aggiotaggio art. 501 c.p.)
Ugualmente tali informazioni non dovrebbero neppure essere condivise con altri.
In caso di sospetto di azioni di insider trading, deve essere prontamente informato il Chief Compliance Officer, e segnalata l’illecita condotta attraverso l’Hotline di segnalazione aziendale.
Maggiori informazioni a riguardo sono contenute nella politica sulla Negoziazione di Titoli dagli Insider di ST. .
• Donazioni a fini politici e di beneficienza
Giacchè le leggi limitano le interazioni che le aziende possono avere con qualsiasi processo politico, ST rimane neutrale rispetto alla politica, non contribuendo a fornire fondi, risorse o tempo aziendale a fini politici.
i dipendenti sono liberi di esprimere le proprie opinioni politiche, che rivestono appunto carattere puramente personale e non sono ascrivibili a ST o al suo management.
Ogni qualvolta ST effettui contributi ad un’organizzazione di beneficenza, si dovrebbe prima ottenere l’approvazione adeguata, poichè potrebbe essere in realtà correlata a cause politiche. Ulteriori informazioni ed indicazioni su questi argomenti possono essere trovati nella nostra Politica Anticorruzione.
B. Persone
• Rispetto per l’individuo: divieto di atti discriminatori e molestie
ST non tollera gli atti di discriminazione o molestie di qualsiasi tipo.
Ogni individuo deve essere trattato con rispetto e dignità, indipendentemente da religione, razza, sesso, nazionalità, opinioni politiche, orientamento sessuale, disabilità fisiche o altre caratteristiche. Le diversità vengono valorizzate, ed ogni assunzione, retribuzione, opportunità di sviluppo e promozione deve essere basata su una corretta valutazione delle capacità e delle prestazioni a tutti i livelli.
Tutti i tipi di molestie sono contro i valori, le politiche e il Codice di condotta di ST. Esse possono assumere diverse forme, come molestie sessuali, di qualsiasi tipo e con qualsiasi modalità esse siano state perpetrate, mobbing, «barzellette» o intimidazioni.
E’ bene intervenire e segnalare ogni qualvolta ci si trovi in presenza di un caso di condotta discriminatoria o molesta.
Maggiori informazioni su molestie e discriminazioni si possono trovare nella nostra Politica delle Risorse Umane.
• Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
ST ha il dovere digarantire la sicurezza, la protezione e il benessere fisico e psicologico generale per tutti coloro che vi lavorano, basandosi, per la gestione della salute e sicurezza sullo standard OHSAS 18001.
Sono inoltre garantite tutte le misure ragionevoli per garantire la sicurezza dei lavoratori ed eliminare le possibili cause di tutti gli incidenti o lesioni sul lavoro.
Il documento a cui fare riferimento a riguardo è la nostra Politica su Salute e Sicurezza.
• Diritti umani
I diritti umani devono essere da tutti rispettati e promossi.
Le fonti di tali diritti, a cui ST fa riferimento, sono leggi internazionali e pratiche accettate, come la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dell’uomo, le convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e il Global Compact delle Nazioni Unite.
I principi che devono ispirare ogni pratica commerciale e comportamento individuale, e che inoltre devono essere rispettati anche dai partner commerciali, fornitori, e distributori con cui ST collabora, promuovono: salari e condizioni di lavoro equi, orari di lavoro ragionevoli, la libertà di associazione, i requisiti minimi di età e il divieto di lavoro forzato.
Maggiori informazioni sono contenute nella nostra Politica delle Risorse Umane.
• Privacy dei dati personali
I dati personali possono includere elementi come le informazioni di contatto, informazioni sanitarie e mediche, data di nascita e altre informazioni simili, di ST , dei partner commerciali, dei clienti e dei lavoratori.
Tali informazioni sono protette condividendole solo con chi è autorizzato e ha una necessità lavorativa legittima di conoscerle, e mettendo in atto misure di sicurezza che impediscono ad altri di accedervi illegalmente.
In caso di necessità e rispettando i limiti di legge, la Società può accedere ai documenti sui propri sistemi e le proprie reti con ricerche e monitoraggio continuo. Le condizioni alle quali possono essere condotte tali ricerche e il monitoraggio sono descritti nella nostra Politica sullaGestione e Reporting della Indagini Interne.
• Utilizzo dei social media
La Società promuove un uso responsabile dei Social Media.
A riguardo, si applicano alle comunicazioni sui social media gli stessi standard posti per le informazioni riservate. Non vanno dunque condivise, attraverso tali strumenti, informazioni aziendali riservate o proprietarie, nè è possibile esprimersi a nome della Società senza previa autorizzazione.
ST ha elaborato a riguardo una propria Politica sui Social Media alla quale è possibile rivolgersi per ulteriori dettagli.
C. Excellence
• Clientela
Al centro dei valori e delle strategie commerciali di ST devono essere poste la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente. A riguardo la società si impegna a sostenere un elevato livello di innovazione dei prodotti, consentendo in ogni caso la protezione dei clienti e la sicurezza dei consumatori, anche ove si sia posta in essere una decisione riguardo ad un mutamento della qualità del prodotto.
• Partner commerciali
Quando si entra in rapporti di affari, bisogna che sia garantito che tutti i partner rispettino e sostengano i valori della società e abbiano adottato simili standard di condotta aziendale.
• Azionisti
Come società, l’impegno principale di ST è di creare valore economico sostenibile per tutti gli stakeholder, inclusi gli azionisti.
Tale obiettivo è raggiunto attraverso una solida crescita delle attività redditizie, un’attenta gestione delle risorse, il controllo rigido delle spese e la realizzazione ottimale dei progetti.
• Ambiente
ST opera attivamente per ridurre al minimo l’impatto ambientale, facendo in modo che cultura, processi di gestione, risorse e impegno dei dipendenti siano messi in pratica per un continuo miglioramento, in particolare con riguardo al consumo energetico dei prodotti , il consumo di risorse naturali e la limitazione di rifiuti ed emissioni.
Il sistema di gestione ambientale è basato sullo standard ISO 14001. Maggiori informazioni sulla compliance ambientale si possono trovare nella nostra PoliticaAmbientale Aziendale.
• Amministrazione pubblica e comunità
Al fine di stabilire la fiducia, nonché proteggere la reputazione della Società e sostenere un processo decisionale equilibrato, ST si impegna a sviluppare relazioni sane con le amministrazioni pubbliche e le comunità locali.
Le regole speciali per la contrattazione con la pubblica amministrazione vanno sempre rispettate.
In caso di dubbi a riguardo, è bene rivolgersi al manager di riferimento, o ai servizi legali o di compliance.
4. SEGNALARE CASI DI CATTIVA CONDOTTA
I dipendenti sono sempre invitati ad intervenire in caso di qualsiasi eventuale preoccupazione sul fatto che dirigenti, manager o dipendenti della società non stiano rispettando gli elevati standard di etica aziendale della società espressi in questo Codice di condotta e nel quadro delle varie politiche e procedure.
La segnalazione può correttamente essere affidata al proprio manager, o in alternativa al responsabile locale delle Risorse umane, all’Ufficio legale locale o infine al responsabile di sede.
La Società riconosce che, in alcune situazioni specifiche, i dipendenti possano sentirsi a disagio nel condividere le loro preoccupazioni con il proprio supervisore o con il responsabile delle Risorse umane, dell’Ufficio legale locale o con la direzione della sede. Per questi casi, la Società ha istituito una Hotline di Segnalazione diComportamenti Inappropriati, consentendo ad ogni dipendente della Società o terzi interessati, di sollevare un problema direttamente a livello aziendale.
La Società applicherà i più alti standard di riservatezza nel trattamento di tutte le segnalazioni ricevute, per garantire che nessun dipendente che segnali una preoccupazione in buona fede, subisca ritorsioni sotto qualsiasi forma.
Le Risorse umane Corporate hanno la responsabilità di assicurare che non abbia luogo alcuna ritorsione. Qualsiasi dipendente che ritiene di essere vittima di ritorsioni dovrebbe informare il reparto Risorse umane locali e/o uno qualsiasi dei seguenti funzionari aziendali: il VP delle Risorse umane Corporate; il Chief Compliance Officer; il Chief Audit & Risk Executive; il General Counsel.
ALLEGATO 3
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
CODICE DEI COMPORTAMENTI NELLA COMUNITÀ UNIVERSITARIA ISPIRATI AD ETICA PUBBLICA
Preambolo
L’Università degli Studi di Messina - al fine di un ottimale esercizio della sua missione di formare, diffondere e trasmettere alle generazioni future il sapere scientifico;
- consapevole delle responsabilità su di sé gravanti nei riguardi della società, in ogni sua parte ed espressione ma specialmente nei riguardi dei giovani che ad essa si affidano per la maturazione del loro percorso culturale ed in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro;
- volendo rendere testimonianza degli sforzi che quotidianamente compie, in ciascuna delle componenti in cui si articola e che fanno della istituzione universitaria una comunità operosa e solidale, sia al proprio interno che verso l’esterno, offrendo un servizio ispirato a canoni di trasparenza, correttezza, efficienza, imparzialità e volto a concorrere al progresso materiale e spirituale della società;
- richiamandosi e in tutto conformandosi ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, espressivi di un’etica pubblica in cui l’intera collettività si riconosce ed identifica e dalla quale trae alimento ed ispirazione per rigenerarsi ininterrottamente al proprio interno;
- assumendo, in particolare, quale base portante del proprio agire i valori dell’assoluto rispetto della dignità della persona umana; del riconoscimento dei diritti inviolabili e dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà; dell’eguaglianza tra quanti operano in seno alla comunità universitaria, senza distinzione alcuna in base alla natura dell’attività svolta, al sesso o all’orientamento sessuale, alla razza, alla religione, alle condizioni personali e sociali o a qualsivoglia altro titolo; della salvaguardia delle minoranze di ogni fatta (religiose, politiche, linguistiche o di qualsivoglia altra natura) chiede a quanti operano al proprio interno di conformare scrupolosamente i loro comportamenti alle seguenti regole di condotta rispondenti ad etica.
Art. 1 Principi ispiratori e destinatari
2 Tutti i componenti la comunità universitaria, docenti, personale tecnico-amministrativo, studenti, sono tenuti ad ispirare i propri comportamenti ai principi di onestà, lealtà, correttezza, trasparenza, imparzialità, solidarietà, anteponendo il superiore interesse della comunità stessa a quello individuale e personale, e si impegnano a restare fedeli, in ogni circostanza, alla comunità universitaria ed ai valori che ne giustificano la istituzione e danno senso al suo quotidiano operare. Per docenti, ai fini e per gli effetti del presente codice, si intendono i professori, strutturati e non, gli assistenti ordinari, i ricercatori, nonché quanti a qualsivoglia titolo collaborano con questi nello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca. Per personale tecnico-amministrativo si intendono i dirigenti, i dipendenti amministrativi in genere, i collaboratori linguistici e quanti a qualsivoglia titolo svolgono attività di supporto e di servizio nei riguardi della didattica e della ricerca. Per studenti si intendono quanti risultano iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, master, dottorati di ricerca o abbiano titolo, di qualsivoglia genere, che li abiliti a frequentare i corsi universitari. Ai fini e per gli effetti del presente ▇▇▇▇▇▇, ogni qual volta quest’ultimo intenda riferirsi a tutti o alcuni indifferentemente dei soggetti sopra indicati, è utilizzato il termine operatore.
Art. 2 Divieto di discriminazioni
È fatto divieto ad ogni operatore di tenere comportamenti vessatori nei riguardi di altri componenti la comunità universitaria ovvero di soggetti esterni coi quali entri a contatto a motivo dell’attività stessa, nonché di far luogo a discriminazioni di sorta nel corso della propria attività, specificamente in ragione della diversità di genere, orientamento sessuale, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, aspetto fisico, colore della pelle, lingua, origini etniche, cittadinanza, età. Al fine della piena realizzazione del principio di non discriminazione possono essere adottate misure positive volte ad evitare ovvero compensare svantaggi correlati alle condizioni suddette. Si considera condizione aggravante della responsabilità conseguente all’adozione di tali pratiche discriminatorie o vessatorie la circostanza per cui tra i soggetti intercorra un rapporto di collaborazione istituzionale, quale quello che
si ha tra professori e ricercatori, ovvero di dipendenza, quale quello che può aversi in seno al personale tecnico-amministrativo.
Art. 3 Comportamenti in disprezzo di criteri di valutazione fondati sul merito
Il merito individuale costituisce esclusivo titolo di valutazione in ogni momento e sede di svolgimento delle attività istituzionali della comunità universitaria. Ogni operatore, specie se appartenente al corpo docente e al personale tecnicoamministrativo, è tenuto ad astenersi dal porre in essere qualsivoglia pratica o iniziativa volta a procurare ingiustificati vantaggi a persone alle quali risulti legato da vincoli di coniugio, convivenza o relazione personale, parentela o affinità entro il quarto grado. Alle iniziative o pratiche suddette sono assimilate, per natura ed effetti, quelle che si hanno laddove i beneficiari delle stesse siano collaboratori dell’operatore o altri soggetti a questo legati da rapporti personali tali da influenzarne l’operato e distoglierlo dalla scrupolosa osservanza dei principi di eguaglianza, correttezza ed imparzialità. Si considera condizione aggravante della responsabilità conseguente all’adozione delle pratiche di cui al precedente comma la circostanza per cui le stesse sono indirizzate a determinare l’accesso nei ruoli universitari ovvero a corsi di dottorato, master, scuole di specializzazione o, ancora, il conseguimento di assegni di ricerca o l’ottenimento di borse di studio e similari; a provocare indebite interferenze nello svolgimento di prove concorsuali in genere; a produrre l’effetto di una promozione di grado ovvero dell’assunzione di una diversa e più vantaggiosa qualifica, e, in genere, a recare ingiustificati benefici o privilegi, in disprezzo del merito, nonché dei principi di eguaglianza, correttezza ed imparzialità. In occasione dell’adozione di delibere da parte degli organi di governo dell’Università, nonché dei Consigli di corso di laurea, di Facoltà, di Dipartimento o di altri organi collegiali, aventi ad oggetto istanze presentate da soggetti che siano legati ad uno o più operatori dell’Università dai rapporti di cui al secondo comma del presente articolo, specie laddove volte all’inquadramento nei ruoli universitari ovvero al conferimento di incarichi d’insegnamento o al riconoscimento di titoli sotto qualsiasi forma, si farà luogo ad una severa valutazione delle istanze stesse, in relazione al curriculum posseduto dagli istanti ed ai titoli in genere da essi esibiti. La valutazione stessa, dovrà essere dettagliatamente ed ampiamente motivata, con specifico ed espresso riferimento ad oggettive ed indeclinabili esigenze di ordine didattico e scientifico, giustificative del provvedimento adottato. Una speciale attenzione sarà prestata con riguardo al caso in cui l’istanza si riferisca a disciplina del medesimo settore scientifico-disciplinare cui afferisce l’operatore, nonché al caso in cui l’istanza sia presentata alla medesima struttura cui appartiene l’operatore stesso. La struttura deliberante curerà, comunque, di evitare di far luogo a discriminazioni alla rovescia, in violazione dei canoni di eguaglianza, buon andamento ed imparzialità. Si considera, inoltre, condizione aggravante della responsabilità conseguente all’adozione di comportamenti in disprezzo del merito l’assunzione di iniziative e lo svolgimento di pratiche in genere volte a favorire, in occasione dello svolgimento delle prove di esame, studenti legati all’operatore dai rapporti indicati al secondo comma del presente articolo, pur laddove l’operatore stesso non sia componente della Commissione esaminatrice. Gli operatori destinatari di segnalazioni aventi lo scopo di provocare gli indebiti vantaggi o benefici, di cui al presente articolo, sono tenuti a respingerle con fermezza, richiamandosi al presente codice.
Art. 4 Trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione
L’organizzazione e l’esercizio delle attività amministrative si ispirano al principio di legalità, nonché ai canoni di trasparenza, buon andamento ed imparzialità e si conformano ai principi di partecipazione alla definizione degli obiettivi, valorizzazione delle competenze e del merito, ottimale utilizzo delle risorse umane, strumentali e materiali ed il benessere organizzativo. Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti a leale cooperazione nei riguardi dei colleghi d’ufficio e del personale in genere, nonché ad operosità, correttezza, efficienza, spirito di servizio, specie nei rapporti con gli studenti. Gli operatori sono altresì tenuti a prestare scrupoloso ossequio al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adottato con decreto del Ministro della funzione pubblica del 28 novembre 2000, ove sono enunciati i principi cui i dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono conformarsi non solo in occasione dell’adempimento delle prestazioni lavorative, ma anche con riguardo alle condotte da mantenere nella vita sociale.
Art. 5 Abuso di potere, fastidi e molestie di carattere sessuale
È fatto divieto agli operatori appartenenti al corpo docente o al personale tecnicoamministrativo di avvalersi dei poteri o dell’autorevolezza riconducibili al proprio ruolo allo scopo di svolgere attività di mobbing e, in genere, di esercitare indebite pressioni o influenze nei riguardi di altri operatori, specie se collaboratori o studenti. È fermamente condannata ogni forma di fastidio o molestia di carattere sessuale, l’accertamento della quale espone, oltre che a sanzione disciplinare, ad ulteriore responsabilità da far valere in sede giudiziale. Si considera condizione aggravante della responsabilità conseguente all’adozione di tali pratiche la circostanza per cui le stesse sono poste in essere nei riguardi di collaboratori, personale dipendente o studenti, con specifico riguardo al caso di richieste di prestazioni sessuali in cambio di favori o di altri comportamenti comunque non rispondenti a canoni etici ed ai principi di eguaglianza, correttezza ed imparzialità. Si fa richiamo all’osservanza del Codice di comportamento a tutela della dignità della persona nei luoghi di lavoro e di studio, ove è garantito il diritto inviolabile di quanti studiano e, a qualsiasi titolo, lavorano nell’Università degli Studi di Messina ad essere trattati con dignità e rispetto ed, in particolare, ad essere tutelati contro le moleste sessuali. Nel caso che la Commissione di garanzia, prevista dal presente ▇▇▇▇▇▇, venga a conoscenza di fatti, atti o comportamenti non rispettosi del Codice richiamato nel comma precedente, ne informa tempestivamente il Consulente di fiducia da esso previsto per i provvedimenti di competenza.
Art. 6 Doveri di natura didattica dei docenti
Nel pieno rispetto della libertà di scienza e d’insegnamento, garantita dall’art. 33 della Costituzione, i docenti sono tenuti a svolgere le attività didattiche alle quali sono preposti conformandosi alle norme, nazionali e di autonomia, che le riguardano e, in particolare: a) a svolgere personalmente le attività stesse; b) ad osservare scrupolosamente il calendario e l’orario stabiliti, con particolare riguardo allo svolgimento delle lezioni ed esercitazioni, delle prove d’esame ed al ricevimento degli studenti; c) a seguire con la dovuta attenzione gli studenti in occasione della elaborazione delle tesi di laurea e, in genere, della preparazione dell’esame, offrendo loro le delucidazioni richieste e ogni altro servizio connesso alla funzione docente, in modo da agevolare una matura e critica formazione culturale dei giovani; d) a comunicare per tempo i programmi d’insegnamento ed i testi consigliati per lo studio, congrui in rapporto sia all’impegno dello studio stesso alla luce dei crediti formativi per esso previsti e sia all’esigenza che lo studio risulti costantemente aggiornato e volto allo scopo della ottimale formazione culturale dello studente; e) a svolgere le prove d’esame in un clima disteso, rispettoso dei tempi richiesti per la maturazione delle risposte da parte degli studenti e per un’adeguata valutazione della preparazione da essi conseguita, in conformità ai canoni di trasparenza, correttezza ed imparzialità; f) ad apprezzare le manifestazioni di dissenso nei riguardi delle tesi da essi enunciate nel corso delle lezioni ed esercitazioni ovvero nel corso delle prove d’esame, sempre che il dissenso stesso sia pacatamente rappresentato ed adeguatamente argomentato da parte degli studenti, siccome espressivo di un processo di rielaborazione critica opportunamente condotto e giunto a maturazione, anche grazie al sostegno ad esso prestato dai docenti stessi. Una speciale attenzione è prestata agli studenti disabili, a coloro che provengano da Paesi stranieri e, in genere, a quanti necessitino di particolari cure. 5 In caso di eccezionali e motivate assenze, che non consentano il puntuale esercizio delle attività didattiche, il docente è tenuto a darne tempestiva notizia, oltre che ai responsabili delle strutture presso le quali le attività stesse hanno luogo, agli studenti, ricorrendo alle forme di pubblicità allo scopo predisposte. In occasione dello svolgimento delle attività didattiche o, comunque, in relazione a queste, è fatto divieto ai docenti di sollecitare prestazioni di favore in cambio di benefici promessi o realizzati in esercizio delle attività stesse, nonché di accettare doni o regalie in genere. È fatta eccezione per i doni ricevuti in occasione di convegni, seminari ed incontri culturali in genere da parte degli organizzatori degli stessi, sempre che i doni stessi non abbiano alcuna incidenza, neppure indiretta, sulle attività sia didattiche che di ricerca svolte dai docenti. Per quanto non espressamente previsto dal presente codice si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nello Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari.
Art. 7 Doveri dei docenti inerenti all’attività di ricerca
Nello svolgimento dell’attività di ricerca, i docenti sono chiamati a rendere testimonianza di dedizione alla ricerca stessa e di fruttuosa operosità, rendendo pubblici e fruibili, da parte della comunità universitaria così come dell’intera collettività, i prodotti della ricerca stessa. I docenti sono, inoltre,
sollecitati ad impegnarsi fattivamente nella realizzazione di progetti di ricerca, sia di Ateneo che interuniversitari, offrendo il massimo concorso possibile al progresso materiale e spirituale della comunità universitaria e dell’intera collettività. In caso di ricerche di gruppo, il coordinatore o responsabile delle stesse curerà di promuovere e valorizzare l’attività svolta dai singoli componenti, rispettandone le personali inclinazioni e stimolandone il libero e costruttivo apporto critico. Laddove si tratti di ricerche delle quali sia possibile il riconoscimento dei contributi offerti dai singoli e questi ultimi lo richiedano, gli apporti individuali dovranno essere resi noti. È fatto onere ai docenti, sia al momento dell’avvio e della conduzione delle loro ricerche che al momento della loro divulgazione, di valutare i riflessi di ordine etico delle stesse, con specifico riguardo all’indefettibile rispetto della dignità della persona umana. Nell’adempimento dei doveri connessi all’attività di ricerca, gli operatori si atterranno alla scrupolosa osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale e di plagio. In ogni caso, i docenti cureranno di rendere verificabile la veridicità dei dati riportati nelle loro ricerche e la loro originalità; cureranno altresì la completezza e chiarezza dell’informazione. È fatto obbligo ai docenti di tenersi costantemente aggiornati, alla luce degli sviluppi della ricerca inerente il settore scientifico- disciplinare di appartenenza e di renderne partecipi i colleghi, in spirito di leale cooperazione, nonché gli studenti e quanti altri ad essi si affidino per la loro formazione culturale.
Art. 8 Doveri dei docenti inerenti allo svolgimento di ulteriori attività istituzionali
È fatto obbligo ai docenti di esercitare col massimo scrupolo ed impegno ogni funzione di carattere istituzionale diversa da quelle di cui agli articoli precedenti. In particolare, si richiede un’assidua e costruttiva partecipazione alle attività degli organi collegiali di cui si compongono le strutture cui i docenti appartengono, in spirito di servizio e di fedeltà verso la istituzione universitaria. Eccezionali assenze potranno avere luogo unicamente dietro adeguata motivazione. I responsabili delle strutture si prodigheranno con ogni mezzo loro offerto al fine di evitare ogni fatto, 6 atto o comportamento che possa comunque pregiudicare il regolare e proficuo funzionamento delle strutture stesse.
Art. 9 Conflitto d’interessi
L’operatore, specie se appartenente al corpo docente e al personale tecnico-amministrativo, si astiene dal porre in essere atti o comportamenti che determinino una situazione di oggettiva incompatibilità tra l’interesse privato dell’operatore stesso e quello della istituzione universitaria. Si considera privato anche l’interesse non specificamente o esclusivamente proprio dell’operatore bensì di un soggetto a quest’ultimo legato da un rapporto di coniugio, convivenza o relazione personale, parentela o affinità entro il quarto grado. Presenta altresì carattere privato, ai sensi e per gli effetti del presente codice, l’interesse di cui è portatrice una persona fisica o giuridica con cui l’operatore intrattenga rapporti di carattere professionale ovvero l’interesse di una società commerciale di cui l’operatore sia socio. In particolare, è fatto divieto di partecipare a trattative o stipulare contratti, in nome e per conto dell’Università, aventi per controparte un socio in affari dell’operatore ovvero un soggetto al quale l’operatore stesso sia legato da uno dei rapporti di cui al secondo comma dell’art. 3 del presente codice. In tal caso, l’operatore chiederà di essere sostituito nello svolgimento delle attività suddette, dandone adeguata motivazione. L’operatore è altresì tenuto a dare tempestiva informazione della sopravvenienza di una causa di conflitto d’interessi, chiedendo parimenti di essere sostituito ed astenendosi nel frattempo dal compimento di qualsiasi atto incompatibile con la funzione che è chiamato ad esercitare.
Art. 10 Dovere di riservatezza
Gli operatori sono tenuti a mantenere il riserbo circa le notizie di cui vengano a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività cui sono preposti, a salvaguardia del diritto alla riservatezza di coloro che si trovino in rapporto, anche occasionale, con gli operatori stessi. In particolare, è fatto divieto di rivelare dati o informazioni riservate di cui gli operatori siano a conoscenza in occasione della partecipazione alle attività degli organi accademici. È fatto, tuttavia, obbligo agli operatori di portare a conoscenza degli organi di governo dell’Università e dei responsabili delle strutture presso le quali operano ogni fatto, atto o comportamento posto in essere in violazione di norme di leggi o regolamenti ovvero dei canoni del presente codice.
Art. 11 Utilizzo di strutture, beni e risorse, nonché del logo dell’Università
Gli operatori sono tenuti ad utilizzare le strutture cui sono assegnati, i beni ed i materiali in genere di cui dispongono e le risorse finanziarie di cui sono dotati con estrema cura, oculatezza e diligenza, assumendosi la responsabilità dell’uso stesso, in conformità con la naturale destinazione delle strutture, dei beni e delle risorse suddetti. In particolare, è fatto divieto di utilizzare le strutture, i beni e le risorse in parola a fini diversi da quelli istituzionali. Gli operatori sono altresì tenuti ad astenersi dal fare un uso improprio del logo dell’Università, coinvolgendo l’Università in iniziative ed attività in genere, di carattere personale e non, comunque non coerenti con la natura e gli scopi istituzionali dell’Università stessa. Nessuno può dichiarare di esprimere il punto di vista dell’Università senza che sia stato a ciò autorizzato dagli organi di governo dell’Università stessa o dalle strutture di cui quest’ultima si compone, di cui spenda il nome.
Art. 12 Doveri degli studenti
È fatto obbligo agli studenti di partecipare con assiduità ed impegno alle attività didattiche volte alla loro formazione culturale, tenendo un comportamento costantemente ispirato al rispetto verso gli altri operatori e al decoro dell’istituzione cui essi appartengono. Docenti e personale tecnico-amministrativo sono chiamati a fare quanto è nelle loro possibilità perché gli studenti, sin dal momento della loro iscrizione all’Università, sentano l’orgoglio dell’appartenenza ad una istituzione costituita per il loro servizio. Agli studenti è fatto obbligo di avere cura delle strutture presso le quali svolgono il loro impegno di studio, nonché di conformare a lealtà e correttezza ogni loro comportamento in seno alla comunità universitaria, rendendo testimonianza costante e visibile dell’orgoglio di appartenervi. Per quanto non espressamente previsto dal presente codice si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nello Statuto richiamato nell’ultimo comma dell’art. 6.
Art. 13 Doveri della istituzione universitaria e dei suoi organi di governo
Gli organi di governo dell’Università e delle strutture in cui questa si articola informano i loro indirizzi, atti e comportamenti in genere ai principi ed ai canoni del presente codice. Essi per primi sono chiamati a rendere quotidiana testimonianza e a dare esempio di agire ispirato ad etica, dando limpida rappresentazione, sia all’interno che all’esterno, dell’Università quale ente moralmente sano. Nei limiti delle risorse disponibili e conformemente ai compiti istituzionali che le sono demandati, l’Università coopera lealmente con le altre istituzioni presenti nel territorio, al servizio della collettività, ispirandosi ai principi di giustizia e solidarietà sociale.
Art. 14 Commissione di garanzia
Sulla osservanza dei principi ispiratori e dei canoni del presente codice vigila una Commissione di garanzia, composta da cinque membri, dei quali un professore ordinario, un professore associato, un assistente ordinario o ricercatore, un rappresentante del personale tecnicoamministrativo, un rappresentante degli studenti. La Commissione è eletta dal Senato Accademico a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione, e dura in carica per due anni solari. Il mandato dei componenti la Commissione non è immediatamente rinnovabile; può essere rinnovato solo dopo che siano trascorsi almeno quattro anni dalla cessazione del precedente mandato. La Commissione elegge al proprio interno, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il Presidente. Quest’ultimo designa, non più tardi di trenta giorni dal suo insediamento, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di motivata assenza o impedimento. 8 È fatto obbligo ai componenti la Commissione di esercitare le funzioni ad essi assegnate con assiduità ed impegno, nonché in piena, scrupolosa osservanza dei canoni di indipendenza, correttezza, imparzialità. La Commissione delibera di norma in composizione plenaria; può, tuttavia, ugualmente pronunziarsi sulle questioni che le sono sottoposte a condizione che siano presenti almeno quattro dei suoi componenti, tra i quali di necessità il Presidente o il Vicepresidente. Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole di almeno tre componenti. È fatto obbligo di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ al commissario legato da rapporti di cui all’art. 3, secondo comma, del presente ▇▇▇▇▇▇ a persone nei cui riguardi la Commissione sia chiamata a pronunziarsi. La Commissione ha il compito di esaminare ed istruire le istanze ad essa presentate da parte di qualsiasi operatore, con le quali sia rappresentata la inosservanza dei canoni del presente codice ed ogni genere di fatto, atto o comportamento da esso discosto, ad eccezione dei fatti di cui sia investito il Consulente di fiducia, ex art. 5, commi 4 e 5 del presente Codice. La Commissione può prendere in considerazione unicamente le istanze che diano una dettagliata e motivata descrizione dei fatti, atti o comportamenti
suddetti e che siano dotate di sottoscrizione tale da consentire il riconoscimento dell’istante. Gli anonimi o le istanze la cui sottoscrizione non sia riconoscibile sono immediatamente cestinate. Sono ugualmente considerate inammissibili quelle che non offrano gli elementi minimi di conoscenza per avere una chiara rappresentazione dei fatti, atti o comportamenti denunziati. Le istanze riferite ad atti o comportamenti di un componente la Commissione che si suppongano irrispettosi del presente codice sono valutate con carattere di priorità sopra ogni altra e con la doverosa astensione del componente stesso. Quest’ultimo si asterrà altresì dall’esercitare qualsivoglia forma di influenza, anche indiretta, sull’operato della Commissione. Nel caso che sia riconosciuta, con l’osservanza della procedura stabilita nel presente articolo, una pur minima responsabilità del componente la Commissione circa i fatti addebitatigli, questi decade immediatamente dalla Commissione e dovrà essere sollecitamente sostituito in applicazione delle regole previste per la elezione della Commissione stessa. Il sostituto subentra nell’ufficio per il tempo restante del mandato e non può essere immediatamente rieletto; il sostituito non potrà più essere chiamato a far parte della Commissione. La Commissione può altresì agire d’ufficio, ove venga a conoscenza di fatti, atti o comportamenti non rispettosi dei principi ispiratori e dei canoni del presente codice. La Commissione ha facoltà di convocare presso di sé l’operatore e il soggetto dallo stesso presuntivamente offeso, sia separatamente che congiuntamente, in relazione alle circostanze e nel rispetto della dignità delle persone, nonché del diritto di ciascuno alla riservatezza. Può fissare un termine congruo, comunque non superiore a trenta giorni, perché i soggetti interessati forniscano la documentazione necessaria a dare contezza del loro operato ovvero integrino quella già esibita. La Commissione si pronunzia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell’istruttoria del caso, facendosi cura di tentare una composizione amichevole e bonaria tra i soggetti interessati; ove ciò si dimostri impossibile, la Commissione, valutate scrupolosamente le circostanze, ne riferisce sollecitamente al Rettore, per la eventuale adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora il Rettore ritenga di dover investire il Senato Accademico della valutazione del caso, quest’ultimo sarà trattato nella prima seduta utile e con carattere di priorità sopra ogni altro argomento. Alla seduta stessa potrà essere invitato a partecipare il Presidente della Commissione di garanzia o, in sua assenza, il Vicepresidente e, ove ritenuto opportuno, anche i soggetti interessati. Il Presidente della Commissione redige sia alla scadenza del primo anno di mandato che alla cessazione dello stesso una relazione dettagliata sull’attività svolta, cui è data la massima pubblicità possibile, anche attraverso la pagina web dell’Università. Con le stesse forme possono essere resi noti i casi, man mano che siano fatti oggetto di trattazione, giudicati dalla Commissione, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi 9 componenti, di maggiore interesse, omettendo – laddove ritenuto opportuno in relazione alle circostanze – i nominativi dei soggetti dagli stessi riguardati, al fine di un’adeguata informazione circa la natura dei fatti, atti o comportamenti irrispettosi del presente codice, a beneficio della comunità universitaria. La Commissione può dare parere agli organi di governo dell’Ateneo ovvero sollecitare questi ultimi ad adottare ogni iniziativa volta a rendere ancora più salde ed efficaci le garanzie dei principi e dei canoni del presente codice. Può altresì sollecitare l’adozione di modifiche o integrazioni di quest’ultimo, al fine di rendere ancora più espliciti ed incisivi i principi e canoni stessi. L’ufficio di componente la Commissione è gratuito; nessuna forma di compenso, anche non in denaro, è per esso dovuta. Unico titolo di gratificazione per i componenti la Commissione stessa è di essere custodi e garanti del patrimonio etico della comunità universitaria. L’amministrazione universitaria mette a disposizione della Commissione i locali, i beni e le risorse richiesti per l’espletamento dei compiti ad essa spettanti, nonché almeno una unità di personale a sostegno dell’esercizio degli stessi. Il personale suddetto è tenuto, al pari dei componenti la Commissione, al più rigoroso riserbo circa tutto ciò di cui venga a conoscenza in occasione dell’attività svolta. Funge da segretario verbalizzante dei lavori della Commissione e custodisce il registro in cui sono annotate le istanze ricevute, quelle prese in esame ed ogni altra notizia utile all’esercizio delle funzioni della Commissione. Ulteriori regole relative all’organizzazione e all’attività della Commissione possono essere stabilite da apposito regolamento, predisposto dalla Commissione stessa e sottoposto all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti.
Art. 15 Sanzioni
Il Senato Accademico, qualora convenga con la Commissione di garanzia circa la fondatezza delle istanze con le quali si denunzi la violazione del presente codice, delibera, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le sanzioni da comminare nei riguardi dell’operatore responsabile della violazione stessa. Queste potranno consistere, in ragione delle circostanze, in un richiamo riservato ovvero in un richiamo pubblico. È fatta comunque salva l’adozione di ulteriori iniziative o provvedimenti, specificamente volti alla rimozione, laddove possibile, degli effetti prodotti dai fatti, atti o comportamenti in violazione del presente codice, nonché – se la natura dei fatti, atti o comportamenti lo richieda – la denunzia all’autorità giudiziaria, l’informazione al Collegio di disciplina del CUN, il deferimento alla Commissione di disciplina di Ateneo. Dei richiami e delle iniziative o provvedimenti suddetti è data notizia ai soggetti interessati, nonché la più ampia pubblicità possibile, anche a mezzo della pagina web di Ateneo. Qualora il richiamo sia riservato, è omessa la indicazione dei nomi dei soggetti interessati. Si considera condizione aggravante della responsabilità dell’operatore l’adozione di comportamenti continuati o reiterati in violazione del presente codice. Qualora l’operatore stesso dovesse perseverare nell’adozione dei comportamenti stessi, l’Università ricorrerà ad ogni mezzo legale per determinarne la cessazione, oltre a comminare le più severe misure sanzionatorie di ordine disciplinare a carico dell’operatore.
Art. 16 Natura del codice
Il presente codice non si sostituisce bensì si aggiunge alle leggi e ai regolamenti, nonché allo statuto dell’Università ed alle restanti fonti di autonomia. 10 Lo scrupoloso rispetto delle leggi e degli atti normativi in genere, oltre che giuridicamente doveroso, si considera esso stesso rispondente ad etica pubblica. L’osservanza del presente codice è demandata al senso di fedeltà alla istituzione universitaria, all’onore, alla lealtà e correttezza di quanti operano in seno alla comunità universitaria.
Art. 17 Approvazione e pubblicità del codice
Il presente codice è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, sentiti i Consigli di Facoltà e di Dipartimento, ed è emanato con decreto del Rettore. Può essere modificato solo in modo espresso, con le medesime procedure seguite per la sua approvazione, sentita la Commissione di cui all’art. 14. Al codice è data la massima pubblicità possibile, sotto ogni forma. È reso costantemente visibile nella pagina web dell’Università ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.